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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18927/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino (25/11/2024) che aveva rideterminato la pena a 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, DPR 309/90. Il ricorrente lamenta errore di fatto perché la Suprema Corte non avrebbe valutato una memoria difensiva depositata il 23/04/2025 nella quale si contestava la causa di inammissibilità rilevata (sostenendo che i motivi non erano meramente riproduttivi ma critiche specifiche sulla valutazione delle prove e sulla motivazione apparente dei giudici di merito) e si evidenziava, tra l'altro, l'assenza del rinvenimento della sostanza (10 kg di cocaina) nonostante l'indicazione dell'abitazione quale luogo di detenzione. La difesa sostiene che l'omessa valutazione della memoria ha indotto la Corte a decidere su un presupposto fattuale errato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori percettivi decisivi nella lettura degli atti e non comprende valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche; l'omessa valutazione di una memoria difensiva rileva come errore di fatto solo se è evidente che la decisione sarebbe stata diversa se la memoria fosse stata esaminata. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto la memoria generica, meramente reiterativa dei motivi già esposti e priva di elementi nuovi e decisivi che avrebbero potuto far mutare l'originaria valutazione di inammissibilità; inoltre le censure erano incentrate su questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità (valutazione delle intercettazioni, fondatezza della prova indiretta rispetto al mancato rinvenimento della sostanza). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    non riportata testualmente nella sentenza

    Il rimedio per errore di fatto riguarda esclusivamente errori percettivi decisivi nella lettura degli atti processuali e non le valutazioni di merito o le interpretazioni giuridiche; l'errore è rilevante solo se avrebbe determinato una diversa decisione

  • art. 73, comma 1, DPR 309/90

    non riportata testualmente nella sentenza

    Norma che disciplina il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte rileva che la prova non deve essere limitata al rinvenimento materiale della sostanza ma può fondarsi anche su altre fonti probatorie (intercettazioni, conversazioni, elementi indiziari) valutate dal giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    non riportata testualmente nella sentenza

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; qui applicata nella misura di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato all'errore di fatto 'percettivo' e decisivo: non copre valutazioni di merito ne' interpretazioni giuridiche.
  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva può costituire errore di fatto rilevante solo se è dimostrabile che l'esame di quella memoria avrebbe certamente condotto a una diversa decisione; deduzioni generiche o ripetitive non sono sufficienti.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione globale e autonoma delle prove di merito (es. interpretazione delle intercettazioni, valutazione del valore probatorio dell'assenza di rinvenimento della sostanza), salvo che emerga un vizio logico o un elemento nuovo decisivo.
  • Per pronunce di inammissibilità occorre che il ricorrente indichi in modo preciso quale elemento nuovo e decisivo è stato omesso: la mera affermazione dell'omesso esame non basta.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), pertanto il ricorso straordinario deve essere supportato da argomentazioni concrete e puntuali per evitare il rischio di condanna alle spese.

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