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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16216/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento immobiliare promosso da un creditore fondiario su alcuni immobili di una società in nome collettivo e di altri debitori, con contestuale richiamo nel pignoramento alle pertinenze e accessioni del compendio. I debitori, dopo il rigetto dell’istanza di estinzione della procedura esecutiva, hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo che l’oggetto del pignoramento fosse incerto: secondo loro, la creditrice avrebbe omesso di indicare correttamente un subalterno catastale poi ritenuto dal CTU un piazzale funzionalmente asservito agli immobili pignorati, e tale omissione avrebbe impedito di ritenere esteso il vincolo pignoratizio a quel bene. Nel giudizio di merito i ricorrenti hanno chiesto anche l’estinzione o l’improcedibilità dell’esecuzione per asserita violazione dei termini e degli adempimenti documentali previsti dall’art. 567 c.p.c. e hanno infine contestato la condanna alle spese. In cassazione hanno articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 2912 e 817 c.c. per avere la sentenza ritenuto pignorata una pertinenza non espressamente identificata catastalmente; (2) violazione degli artt. 567 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di mancato rispetto dei termini e degli adempimenti per la vendita; (3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per l’eccessiva liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione di merito era conforme all’orientamento consolidato: l’errore o l’incompletezza dei dati catastali non determina nullità del pignoramento se, nel complesso degli atti e delle risultanze di causa, non vi è assoluta incertezza sul bene e permane continuità tra i vecchi e i nuovi dati; inoltre, l’estensione ex art. 2912 c.c. può operare anche sulle pertinenze quando vi siano elementi univoci, desumibili dall’atto di pignoramento e dalla nota di trascrizione, che consentano di ricondurre il bene accessorio al compendio esecutato. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano indicato dove la relativa eccezione fosse stata dedotta nel giudizio di merito né trascritto/riassunto il contenuto degli atti rilevanti. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la liquidazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che la censura era generica, non denunciava la violazione dei parametri legali e si limitava a chiedere la caducazione della statuizione sulle spese come conseguenza dell’eventuale accoglimento degli altri motivi. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, la Corte non ha condannato i ricorrenti alla rifusione in favore della resistente a causa dell’inammissibilità del controricorso, ma ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2912 c.c.

    L’estensione del pignoramento comprende accessori, pertinenze e altri beni uniti fisicamente alla cosa principale; l’operatività del vincolo richiede però che l’oggetto sia identificabile senza assoluta incertezza, anche attraverso elementi risultanti dall’atto e dalla nota di trascrizione.

  • art. 817 c.c.

    La nozione di pertinenza è richiamata per verificare se il bene accessorio possa considerarsi attratto nel vincolo esecutivo insieme al bene principale.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio esperito contro il pignoramento e gli atti della procedura esecutiva, incentrato nella specie sulla dedotta nullità/illegittimità dell’atto di pignoramento per incertezza dell’oggetto.

  • art. 567 c.p.c.

    La parte ricorrente lo invoca per sostenere il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti documentali necessari per la vendita, ma la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sull’eccezione relativa ai termini di cui all’art. 567 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è formalmente incardinato sulla violazione o falsa applicazione di legge; tuttavia, per il primo motivo la Corte rileva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È evocato per il vizio di omessa pronuncia e per le censure in tema di spese, ma la Corte rileva che la doglianza non soddisfa i requisiti di specificità.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato nella formulazione del secondo motivo, ma la Corte non vi ravvisa un vizio scrutinabile in sede di legittimità.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare con precisione dove gli atti rilevanti siano rinvenibili e trascriverne o riassumerne il contenuto; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 370 c.p.c.

    L’inammissibilità del controricorso tardivo determina, nel rito camerale di legittimità, anche l’inammissibilità della memoria depositata dalla parte intimata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la disposizione del rito camerale di legittimità richiamata per affermare la preclusione alla memoria della parte il cui controricorso sia inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per violazione di legge, motivazione inesistente/illogica o violazione dei parametri; non è ammesso contestare in modo generico la concreta quantificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di pignoramento immobiliare, l’errore o l’incompletezza dei dati catastali non comporta automaticamente la nullità dell’atto se, dal complesso dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, il bene risulta comunque identificabile senza incertezza assoluta e vi è continuità tra le vecchie e le nuove risultanze catastali.
  • L’estensione del pignoramento a pertinenze e accessori ex art. 2912 c.c. può essere riconosciuta quando emergano elementi univoci che colleghino il bene accessorio al compendio principale, anche se il bene non sia espressamente e separatamente individuato nella nota di trascrizione.
  • Le contestazioni che richiedono una diversa ricostruzione dei dati catastali o dell’effettiva identificazione del bene appartengono al giudizio di merito e non sono di regola scrutinabili in cassazione, se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando dove gli atti e le eccezioni siano stati dedotti nei gradi di merito e riportandone il contenuto essenziale; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura sulle spese di lite non può limitarsi a prospettare una riduzione del compenso come conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi, ma deve denunciare uno specifico vizio della statuizione, quale violazione dei parametri legali o motivazione mancante/illogica.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di litePossesso
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullità

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