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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19785/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso in cassazione presentata dal ricorrente e, rilevato che la rinuncia era fondata sulla dichiarata definizione agevolata della lite, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da più avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, con i quali l'Ufficio aveva determinato sinteticamente un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, ai fini IRPEF e delle relative addizionali. La Commissione tributaria provinciale aveva solo parzialmente accolto i ricorsi del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi respinto l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, assumendo di avere definito agevolmente la lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    dichiara l'estinzione del giudizio

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 6 del d.l. 193/2016

    definizione agevolata della lite

    La rinuncia è stata presentata sul presupposto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria.

  • d.l. 22/10/2016 n. 193

    Richiamato come fonte della disciplina sulla definizione agevolata della lite.

  • L. 01/12/2016 n. 225

    Legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando sia validamente proposta nel processo di legittimità.
  • Se la parte ricorrente dichiara di avere definito la lite mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice di cassazione può prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e di parte intimata rimasta solo intimata, il giudice può non provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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