Cassazione Civile, Ordinanza n. 19785/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso in cassazione presentata dal ricorrente e, rilevato che la rinuncia era fondata sulla dichiarata definizione agevolata della lite, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da più avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, con i quali l'Ufficio aveva determinato sinteticamente un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, ai fini IRPEF e delle relative addizionali. La Commissione tributaria provinciale aveva solo parzialmente accolto i ricorsi del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi respinto l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, assumendo di avere definito agevolmente la lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
dichiara l'estinzione del giudizio
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 6 del d.l. 193/2016
definizione agevolata della lite
La rinuncia è stata presentata sul presupposto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria.
d.l. 22/10/2016 n. 193
Richiamato come fonte della disciplina sulla definizione agevolata della lite.
L. 01/12/2016 n. 225
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando sia validamente proposta nel processo di legittimità.
- Se la parte ricorrente dichiara di avere definito la lite mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice di cassazione può prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e di parte intimata rimasta solo intimata, il giudice può non provvedere sulle spese.
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