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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23497 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario dei contribuenti contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1979. I contribuenti sono stati inoltre condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione Tributaria Centrale, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e dell'art. 2697 c.c. La Commissione aveva ritenuto che il reddito dell'imprenditore agricolo fosse esclusivamente quello figurativo determinato catastalmente e che, pertanto, non fosse possibile procedere ad accertamento sintetico. L'Agenzia ha sostenuto invece che l'accertamento sintetico è legittimo quando le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali, come l'acquisto di un immobile, risultano incompatibili con il reddito dichiarato. In tale situazione, spetta al contribuente dimostrare che la maggiore capacità di spesa deriva da redditi agricoli effettivi sufficienti, da redditi esenti o soggetti a tassazione separata, oppure da altre fonti legalmente escluse dalla base imponibile.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base di spese e incrementi patrimoniali incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'origine delle somme utilizzate e la loro irrilevanza fiscale o la loro sufficienza a giustificare le spese.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    a fronte di una divergenza in diminuzione del reddito dichiarato rispetto a quello necessario per fronteggiare la spesa o l'incremento patrimoniale

    Una spesa o un incremento patrimoniale non coerente con il reddito dichiarato può fondare una presunzione di maggiore reddito imponibile, anche se il contribuente dichiara redditi agricoli determinati catastalmente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6

    il contribuente deve dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente deriva da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

    Quando l'accertamento sintetico è fondato su elementi di spesa, l'onere probatorio passa al contribuente, che deve fornire una prova documentale e specifica dell'origine delle risorse impiegate.

  • D.M. 21 luglio 1983

    La disciplina, richiamata insieme all'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, consente l'utilizzo del metodo sintetico anche nei confronti dei coltivatori diretti, sulla base di indici di spesa estranei alla sola determinazione catastale dei redditi agricoli.

  • Codice civile, art. 2697

    La sentenza applica il principio generale sull'onere della prova, precisando che, una volta forniti dall'Amministrazione gli elementi presuntivi fondati sulle spese, spetta al contribuente dimostrare l'origine non imponibile o comunque giustificativa delle somme impiegate.

Massime di principio

  • La determinazione catastale dei redditi dominicale e agrario riguarda soltanto i redditi agricoli così qualificati e non impedisce all'Amministrazione di verificare, con accertamento sintetico, la capacità contributiva complessiva del soggetto.
  • Le spese rilevanti e gli incrementi patrimoniali incompatibili con il reddito dichiarato possono costituire presunzioni sufficienti di maggiore reddito, anche quando il contribuente è coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
  • Dopo la contestazione fondata su elementi di spesa, il contribuente deve provare concretamente la provenienza delle somme utilizzate, ad esempio mediante risparmi pregressi, disinvestimenti, finanziamenti, donazioni o redditi esenti o soggetti a tassazione separata.
  • Non è sufficiente affermare genericamente che la maggiore disponibilità economica deriva dall'attività agricola: occorre dimostrare che i redditi agricoli effettivi erano adeguati a sostenere le spese contestate oppure indicare e documentare altre fonti lecite e fiscalmente irrilevanti.
  • La presunzione derivante dall'accertamento sintetico è superabile, ma la prova contraria deve essere specifica, documentata e riferibile alle spese o agli incrementi patrimoniali oggetto di contestazione.

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