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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13830/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico composto da nove aerogeneratori sito nel Comune di Melfi. La società aveva presentato una dichiarazione Docfa indicando un classamento in categoria D/1 e una rendita catastale di euro 2.400,00; l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita a euro 9.790,00. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata con accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio. La Cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, aveva chiesto al giudice di merito di verificare se la torre dell'impianto costituisse o meno un componente funzionale al processo produttivo e, in caso positivo, di rideterminare la rendita catastale includendo i soli cespiti residui secondo i criteri di legge. Nel giudizio di rinvio la CTR ha escluso il valore della torre dal calcolo e ha fissato la rendita in euro 4.490,00, richiamando una tabella contenuta in una memoria dell'Ufficio e una consulenza tecnica, ma senza spiegare in modo analitico quali elementi di costo fossero stati considerati, con quali valori e perché fosse preferita la stima dell'Ufficio a quella del CTU. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) motivazione apparente/inesistente ex artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 113 c.p.c., per avere la sentenza fatto un mero richiamo a una tabella senza esporre l'iter logico-giuridico; 2) violazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione nel rinvio; 3) violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., per avere il giudice di rinvio male interpretato il perimetro del rinvio; 4) violazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, sostenendo che il CTU avrebbe correttamente ricalcolato ex novo la rendita; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo alla formulazione del quesito al CTU; 6) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di riassunzione inerente al procedimento di calcolo della rendita. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata non rendeva percepibile il fondamento della decisione e non consentiva di controllare l'esattezza del ragionamento decisorio, poiché non specificava gli elementi utilizzati nella stima né le ragioni del superamento della CTU. Ha inoltre chiarito che, in materia di rendita catastale di impianti eolici, la disciplina introdotta dalla l. 208/2015 non ha abrogato la previgente metodologia estimativa richiamata dalla l. 190/2014 e dalla circolare n. 6/T del 2012: esclusi torri e aerogeneratori perché funzionali al processo produttivo, la rendita va calcolata sui soli beni residui (suolo, fondazioni, piazzola, cabina prefabbricata), tenendo conto di spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari solo in relazione a tali componenti. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per il nuovo esame della rendita catastale conformemente al principio di diritto enunciato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per motivazione apparente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La decisione impugnata è stata ritenuta viziata perché non chiariva quali componenti avessero concorso alla determinazione della rendita catastale dopo lo scomputo della torre eolica, né le ragioni per preferire la stima dell'Ufficio a quella del CTU. Il giudice di rinvio dovrà procedere a una nuova determinazione della rendita nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, limitando il calcolo ai soli cespiti residui e motivando analiticamente i criteri adottati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    la sua violazione è evocata per sostenere il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta violata per difetto di adeguata argomentazione.

  • art. 113 c.p.c.

    è menzionato in relazione all'obbligo del giudice di decidere secondo diritto e motivare la decisione.

  • art. 327 c.p.c.

    è richiamato per verificare la tempestività del ricorso in cassazione in mancanza di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 38 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato insieme all'art. 327 c.p.c. per la verifica del termine lungo di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 383 c.p.c.

    è invocato per sostenere che il giudice di rinvio abbia interpretato erroneamente il perimetro del rinvio disposto dalla Cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    è richiamato per denunciare la violazione del vincolo derivante dal principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione con rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    è indicato come norma violata per omessa pronuncia su un motivo di ricorso in riassunzione.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    viene interpretato come disposizione che ridefinisce l'oggetto della stima catastale delle unità speciali e particolari, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 1, comma 22, l. n. 208/2015

    viene richiamato con il comma 21 per individuare la disciplina applicabile dal 1 gennaio 2016 alla determinazione della rendita catastale.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    la Corte afferma che non è stata abrogata dalla l. 208/2015 e che mantiene efficacia il rinvio per relationem alla circolare n. 6/T del 2012, con valore normativo per le metodologie estimative.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    viene richiamato come norma base per la determinazione della rendita catastale mediante stima diretta degli opifici e degli immobili speciali.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    è richiamato per escludere dalla classificazione catastale le unità immobiliari con caratteristiche speciali non raggruppabili in classi.

  • art. 30 d.P.R. n. 1142/1949

    è richiamato per affermare che la rendita delle unità immobiliari speciali va accertata con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949

    è richiamato come base del ricorso al costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'immobile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la sentenza di merito deve attenersi puntualmente al perimetro tracciato dalla Cassazione e non può risolvere solo parzialmente o in modo equivoco i quesiti devoluti, specie quando la decisione rescindente imponga una nuova determinazione quantitativa.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione né di controllare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice.
  • In materia di rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare, l'art. 1, commi 21 e 22, l. 208/2015 esclude dal computo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli impianti funzionali al processo produttivo, mentre restano rilevanti suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
  • Per gli impianti eolici, la torre e gli aerogeneratori, se funzionali al processo produttivo, non entrano nel calcolo della rendita, che deve essere ricalcolata sui soli beni residui; gli oneri accessori del metodo estimativo vanno riferiti soltanto a tali componenti rilevanti.
  • La determinazione della rendita catastale deve rendere intelligibile quali elementi di costo siano stati considerati e con quali valori, soprattutto quando esista una CTU contestata dalle parti; il giudice deve esplicitare le ragioni dell'eventuale adesione o divergenza rispetto alla consulenza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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