Cassazione Penale, Sentenza n. 30155/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova sostenendo la violazione di legge e la carenza di motivazione. In particolare ha denunciato che la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina del mandato di arresto europeo (legge n. 69/2005) a una richiesta di consegna proveniente dall'autorità del Marocco, che è riconducibile a una procedura di estradizione regolata dalla Convenzione bilaterale di estradizione del 1971 e dall'Accordo aggiuntivo di Rabat del 2014 (res. in Italia con legge n. 1043/1973) ovvero, in subordine, dalle norme del codice di procedura penale. Inoltre il ricorrente ha rilevato che la Corte non si è pronunciata sulle specifiche richieste istruttorie formulate ai sensi degli artt. 698 e 705 c.p.p. in ordine al trattamento sanzionatorio e alle condizioni di detenzione in Marocco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, ordinando alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione. La Corte ha rilevato l'erronea applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo e la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, richiedendo che nel nuovo giudizio si applichi la normativa estradizionale corretta e si dia risposta alle richieste istruttorie.
Norme richiamate
legge 12 dicembre 1973, n. 1043 (ratifica ed esecuzione della Convenzione bilaterale di estradizione del 1971, con modifiche e accordi successivi)
La Corte ha ritenuto che la richiesta di consegna proveniente dal Marocco dovesse essere valutata secondo la disciplina estradizionale convenzionale recepita con questa legge (incluso l'Accordo di Rabat 2014), e non secondo le regole del mandato di arresto europeo.
legge 22 aprile 2005, n. 69 (istituzione del mandato di arresto europeo)
La Corte ha rilevato che la disciplina del mandato di arresto europeo si applica solo se la richiesta è collegata a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro UE; applicarla a una richiesta extracomunitaria è errato perché il mandato di arresto europeo consente la consegna diretta disposta dal giudice, mentre l'estradizione segue una procedura intergovernativa e richiede l'adozione di un decreto ministeriale di esecuzione.
codice di procedura penale, artt. 698, 704 e 705
Le norme del codice di procedura penale disciplinano profili istruttori e procedurali relativi all'estradizione e alle richieste di informazioni integrative; la Corte ha censurato la mancata pronuncia della Corte territoriale sulle istanze istruttorie formulate ai sensi di tali articoli.
art. 39-42 della legge n. 1043/1973
Richiamati dalla parte ricorrente in relazione a specifiche disposizioni estradizionali; la Corte ha sottolineato che le norme convenzionali e i relativi articoli devono guidare l'esame della richiesta di consegna dal Marocco.
Massime di principio
- Distinguere sempre se la richiesta di consegna proviene da uno Stato membro UE (mandato di arresto europeo) o da uno Stato terzo (estradizione): applicare il corretto quadro normativo.
- Per una richiesta di estradizione da Stato non UE occorre valutare la convenzione bilaterale o multilaterale pertinente (e le sue ratifiche) e le norme del codice di procedura penale, non la disciplina del mandato di arresto europeo.
- Il mandato di arresto europeo permette al giudice nazionale di disporre direttamente la consegna; l'estradizione verso Stati terzi, invece, richiede che alla decisione giudiziale faccia seguito un decreto ministeriale di esecuzione, che implica discrezionalità politico-amministrativa.
- Se nel procedimento sono formulate richieste istruttorie (es. informazioni su pena e condizioni detentive nello Stato richiedente), il giudice deve esprimersi esplicitamente su tali richieste o motivare il loro rigetto: l'omessa pronuncia può determinare l'annullamento della decisione.
- Errori procedurali rilevanti (anche se derivanti da uso di file o moduli sbagliati) che comportano l'applicazione di un regime giuridico non pertinente costituiscono violazione di legge rilevante e possono portare all'annullamento e al rinvio.
- Nel riesame della richiesta di consegna, la Corte territoriale deve motivare sia sulla qualificazione giuridica della richiesta (EAW vs estradizione) sia sulle condizioni sostanziali e processuali che incidono sulla consegna (es. trattamenti penitenziari, garanzie processuali).
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