Cassazione Civile, Sentenza n. 36769/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la decisione della CTR che aveva ritenuto che, avendo il notaio versato l'imposta forfettaria di bollo di 230,00 euro sull'atto di divisione immobiliare (rogato e registrato telematicamente), la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegata a tale divisione dovesse considerarsi consequenziale e quindi inclusa nel regime di imposta forfettaria previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1972. L'Ufficio sosteneva invece che l'accettazione tacita di eredità è fattispecie distinta e non meramente consequenziale all'atto divisionale, per cui la relativa trascrizione è soggetta all'imposta fissa di bollo di 59,00 euro ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della Tariffa allegata al medesimo DPR.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia fondato, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. La Corte ha condiviso l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui l'atto di divisione, essendo atto di natura dichiarativa, non rientra nel novero degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali cui si applica il regime di assorbimento/forfettario previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della Tariffa; conseguentemente la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non si considera automaticamente dipendente dall'atto divisionale e deve assoggettarsi alla misura fissa di 59,00 euro prevista dall'art. 3, comma 2-bis. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
Decreto legislativo 23/2011
Prevede un trattamento fiscale speciale per taluni atti traslativi e per le formalità direttamente conseguenti agli stessi (regime di assorbimento); la Corte precisa che tale regime opera solo per atti e formalità direttamente consequenziali ai trasferimenti di diritti immobiliari e non si applica automaticamente agli atti di natura dichiarativa come la divisione ereditaria.
D.P.R. 642/1972 - Tariffa allegata
Stabilisce l'imposta forfettaria di bollo di 230,00 euro per atti rogati o autenticati relativi a diritti sugli immobili e per le note di trascrizione ed iscrizione dipendenti da tali atti, purché ricorra la diretta consequenzialità prevista dalla norma; la Corte richiede un'effettiva dipendenza/connessione funzionale tra atto e formalità per applicare tale regime.
D.P.R. 642/1972 - Tariffa allegata
Prevede per la trascrizione l'imposta in misura fissa di 59,00 euro e si applica "fuori dai casi previsti dall'art. 1, comma 1-bis"; la Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione alla trascrizione dell'accettazione tacita quando essa non sia formalmente e direttamente dipendente dall'atto soggetto al regime forfettario.
Codice civile
Disciplina l'accettazione tacita di eredità: è fatto che produce effetti nel diritto civile e può formarsi per comportamenti concludenti antecedenti all'atto divisionale; per la Corte questo rende l'accettazione una fattispecie che non necessariamente costituisce titolo autonomo trascrivibile e che non va automaticamente assorbita nel regime fiscale applicato all'atto divisionale.
Codice civile
Stabilisce i titoli idonei per la trascrizione; la Corte sottolinea che non ogni fatto che produce effetti civili equivale automaticamente a titolo trascrivibile indipendente e che la consequenzialità richiesta in materia tributaria deve essere valutata sulla base della natura e degli effetti giuridici dell'atto registrato.
Codice civile
Prevedono l'obbligo di trascrizione della divisione immobiliare per rendere conoscibili ai terzi le assegnazioni ai condividenti; la Corte distingue tra la trascrizione della divisione e la trascrizione dell'acquisto mortis causa, con regimi fiscali diversi.
D.P.R. 131/1986
Norme sul contenuto e qualificazione degli atti ai fini della registrazione; la Corte le richiama per stabilire gli effetti tipici dell'atto soggetto a registrazione e per valutare la consequenzialità tra atto e formalità.
Massime di principio
- Il regime forfettario di imposta di bollo (230,00 euro) previsto per atti relativi a trasferimenti o costituzione di diritti immobiliari si applica solo quando la nota di trascrizione o altra formalità sia direttamente e funzionalmente dipendente dall'atto soggetto al regime; è necessario verificare la reale consequenzialità tra atto e formalità.
- Gli atti di natura dichiarativa, come la divisione ereditaria, non rientrano automaticamente nelle fattispecie cui si applica il regime di assorbimento previsto dal d.lgs. 23/2011 e DPR 642/1972; per tali atti la trascrizione può essere soggetta all'imposta fissa di 59,00 euro.
- L'accettazione tacita di eredità è un fatto giuridico con effetti civili che può precedere o essere indipendente dall'atto di divisione; la sua trascrizione va valutata autonomamente rispetto al rogito divisionale quando non si può dimostrare che sia formalmente dipendente da quest'ultimo.
- Per decidere il corretto trattamento fiscale occorre analizzare la natura giuridica dell'atto registrato (dispositivo vs dichiarativo) e gli effetti tipici che ne derivano, non soltanto l'esistenza di un documento unico che contenga più manifestazioni di volontà.
- In caso di dubbio sulla dipendenza funzionale della nota di trascrizione dall'atto soggetto a registrazione, è prudente valutare la possibilità di pronunce giurisdizionali o istanze di interpello/richiesta di chiarimenti all'Amministrazione finanziaria, o comunque considerare l'eventualità di contestazione e valutare il costo-beneficio del contenzioso.
- Le parti e i notai devono porre attenzione alla qualificazione formale e sostanziale degli atti e delle formalità connessi alle successioni e alle divisioni ereditarie, perché da tale qualificazione discende l'applicazione di regimi fiscali differenti.
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