Ordinanza n. 5596/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Bando di concorso prot.n.290773/2025 - di cui all'avviso pubblicato sul Sito INPA in data 11/07/25 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell'Agenzia delle Entrate ha indetto, per diverse sedi sul territorio nazionale, la “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”; Per quanto di ragione: - del Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027 (PIAO) e tutti i suoi allegati - del DPCM pubblicato lo scorso 7/08/2025 e dei relativi allegati; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente nonche' per l'accertamento dell'interesse in capo ai ricorrenti all'annullamento del Bando di concorso sopra indicato (di seguito anche “Bando 2700”) al fine di accertare la presenza ed efficacia delle recenti graduatorie regionali di merito pubblicate lo scorso 13/5/2024 (e successive rettifiche) all'esito della selezione di 3.970 funzionari “TRIB”, con la conseguente condanna dell'Amministrazione a rivalutare le modalità di assunzione (“quomodo”) che, in assenza di specifiche ragioni, è rappresentata dallo scorrimento delle graduatorie regionali preesistenti per la copertura dei posti individuati e vacanti a favore degli odierni ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - Per quanto di ragione, delle graduatorie di merito (dagli estremi ignoti) e dell’elenco dei vincitori relative alle regioni Abruzzo, Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Lazio e Uffici Centrali, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, pubblicati con il relativo avviso – anch’esso impugnato con il relativo atto di approvazione - sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 27/11/2025, relativi alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari e, con motivi aggiunti, graduatorie ed elenco dei vincitori della medesima procedura
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il nuovo bando dell'Agenzia delle Entrate, deducendo il proprio interesse all'utilizzo, mediante scorrimento, delle graduatorie regionali di merito formate all'esito della precedente selezione per funzionari tributari. Hanno inoltre proposto motivi aggiunti contro le graduatorie e l'elenco dei vincitori della nuova procedura. Il giudizio non è stato ancora definito nel merito: il TAR ha rilevato che l'eventuale accoglimento delle domande potrebbe pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della nuova selezione, inclusi vincitori e idonei.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali impugnate, ritenendoli potenziali controinteressati. Considerato l'elevato numero dei destinatari e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche sul portale della Direzione Regionale interessata. L'avviso dovrà contenere gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati e dei controinteressati, nonché il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza. L'Agenzia dovrà predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a una successiva istanza dei ricorrenti, dopo l'integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati o di difficoltà nella notificazione individuale, la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., della notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata integrazione del contraddittorio o il mancato deposito della prova della notificazione entro i termini assegnati comportano l'improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di un ricorso contro un bando o contro gli atti conclusivi di una procedura concorsuale può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, l'integrazione del contraddittorio deve essere disposta nei confronti di vincitori e idonei potenzialmente controinteressati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché l'avviso renda conoscibili il giudizio, le parti, gli atti impugnati e gli atti processuali rilevanti.
- Quando il giudice assegna termini perentori per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova, l'inosservanza di tali termini può determinare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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