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Sentenza

Sentenza del 17/01/2020 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 134/2020 DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Credito di imposta - Previsione di allocazione in apposito quadro - Modificabilità successiva - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sul riconoscimento e sull'utilizzo di un credito d'imposta relativo all'installazione di impianti GPL/metano (art. 1 D.L. n. 324/1997). Il contribuente sostiene che il credito maturato nel 2008 spettava e che omissioni e errori formali nella compilazione del quadro RU e nella indicazione del periodo di riferimento sull'F24 (errata indicazione 2011 anziché 2008, e errata somma dei crediti) non possono pregiudicare la spettanza del credito. L'Agenzia contesta l'esistenza di una corretta indicazione del credito negli anni rilevanti e rileva compensazioni effettuate con codice 6709 per importi maggiori rispetto a quelli riportati dal contribuente, chiedendo il recupero della differenza.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione (CTR) ha confermato il principio che, quando la fruizione di un beneficio fiscale è subordinata a una specifica manifestazione di volontà del contribuente compiuta mediante la compilazione del modulo predisposto dall'erario (quadro RU), tale indicazione assume natura di atto negoziale e in linea di massima è irretrattabile. Sebbene la normativa del beneficio in esame non preveda espressamente una decadenza per omessa indicazione, il contribuente non ha utilizzato gli strumenti idonei per rimediare (dichiarazione integrativa ex D.P.R. n. 322/1998 o istanza di rimborso ex D.P.R. n. 602/1973), né ha dimostrato che l'errore fosse essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'Amministrazione; pertanto la CTR ha ritenuto fondato il recupero richiesto dall'Agenzia. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, D.L. n. 324/1997

    disciplina il credito d'imposta per acquisto di veicoli/impianti GPL/metano; la CTR l'ha ricondotta alla categoria dei benefici che richiedono una dichiarazione di volontà per fruire dell'agevolazione

  • D.M. 22 luglio 1998, n. 275, art. 6

    art. 6, D.M. 22/07/1998 n. 275

    citato a titolo esemplificativo per ricordare che alcune discipline prevedono espressa decadenza per omessa indicazione del credito; la CTR però osserva che per il caso concreto non è prevista una decadenza analoga nella normativa speciale

  • D.P.R. n. 322/1998

    art. 2; art. 8 comma 2-bis

    indica la possibilità di correggere omissioni tramite dichiarazione integrativa; la Corte ha ritenuto che il contribuente avrebbe potuto e dovuto ricorrere a tali strumenti per sanare l'omissione

  • D.P.R. n. 602/1973

    prevede l'istanza di rimborso quale rimedio alternativo alla dichiarazione integrativa; la CTR rileva che il contribuente non ha esperito questa procedura

  • Codice Civile

    art. 1427 e ss.; art. 1428; art. 1324

    articoli invocati per il principio che un errore della volontà può rendere emendabile/annullabile un atto negoziale solo se l'errore è essenziale e obiettivamente riconoscibile; la Corte richiede che il contribuente dimostri questi presupposti per poter ritenere emendabile l'indicazione del credito

Massime di principio

  • Se la fruizione di un credito d'imposta richiede l'espressa indicazione in un quadro della dichiarazione predisposto dall'Amministrazione (es. quadro RU), quella indicazione ha natura negoziale: l'omissione o l'errore formale possono impedire la fruizione diretta del beneficio.
  • In assenza di una norma speciale che preveda espressa decadenza, la dichiarazione negoziale rimane tuttavia emendabile solo se il contribuente dimostra che l'errore è essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'Amministrazione (requisiti degli artt. 1427 e ss. c.c.).
  • Il contribuente che rilevi omissioni o errori nella dichiarazione relativi a crediti d'imposta dovrebbe tempestivamente utilizzare i rimedi previsti (dichiarazione integrativa ex DPR 322/1998 o istanza di rimborso ex DPR 602/1973) per evitare il rischio di recuperi e contenziosi.
  • La giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite ammettono che, nell'ipotesi ordinaria di mera dichiarazione di scienza, il giudice possa comunque riconoscere un credito se i requisiti sostanziali sono provati; ma tale possibilità è più limitata quando la dichiarazione ha contenuto negoziale e formale.
  • Controllare e documentare sempre l'utilizzo in compensazione (codici tributo e periodi di riferimento) e conservare la documentazione probatoria del diritto al credito, poiché l'Amministrazione può ricostruire le compensazioni e pretendere eventuali differenze.

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