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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3332/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del Tribunale del riesame di Messina che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (4/2/2021) di 8 quadri recanti la firma di Mario Schifano, rinvenuti nella galleria d'arte di proprietà dell'indagato. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di norme e mancanza/illogicità della motivazione sul fumus del reato in relazione a 7 quadri (il Tribunale avrebbe motivato solo con riferimento al quadro messo in vendita online); (ii) esclusione del dolo perché l'indagato avrebbe ereditato le opere e non era consapevole della loro non autenticità, per cui non sarebbe configurabile neppure il dolo eventuale; (iii) il Tribunale avrebbe impropriamente aggiunto come fattispecie omissiva l'obbligo di attestare la non autenticità; (iv) assenza del pericolo concreto e attuale e del nesso di pertinenzialità dato che i beni erano già sotto sequestro probatorio e l'indagato era custode giudiziario; mancanza di motivazione sulle intercettazioni e su altre circostanze a favore della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il controllo del Tribunale del riesame fosse legittimo e che la motivazione sulla sussistenza del fumus e sul nesso di pertinenzialità fosse adeguata: l'assenza di una dichiarazione espressa di non autenticità sulle opere esposte o messe in vendita e la messa in vendita con attribuzione all'autore consentivano di ritenere il reato ex art. 178, lett. b), d.lgs. 42/2004 anche nella forma del dolo eventuale; la qualificazione dei beni come "corpo del reato" e la previsione della confisca obbligatoria (art. 178, comma 4) giustificavano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), rendendo inammissibili le censure fondate su contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Condanna alle spese a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 42/2004, art. 178

    "Chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico."

    La norma punisce chi pone in commercio o detiene per la vendita esemplari contraffatti presentandoli come autentici; non è necessario che l'opera sia previamente qualificata come "autentica" dall'accertamento: è rilevante l'assenza di una dichiarazione espressa di non autenticità e l'intento di commercio.

  • d.lgs. 42/2004, art. 178, comma 4

    "È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere e degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato."

    Per le opere contraffatte la confisca è obbligatoria salvo che i beni appartengano a terzi estranei al reato; ciò legittima il sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando ricorra il fumus e la confiscabilità sia evidente.

  • d.lgs. 42/2004, art. 179

    "Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere ... dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile ..., mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita."

    La norma individua il caso di non punibilità: la vendita o esposizione di copie è lecita se è fatta con una dichiarazione espressa di non autenticità; l'assenza di tale dichiarazione espone invece all'ipotesi di cui all'art. 178.

  • cod. proc. pen., art. 321

    Regola il sequestro preventivo; la Corte ha ricordato che nel caso di beni la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione costituisce reato può essere sufficiente motivare la confiscabilità del bene e non sempre è richiesta una motivazione estesa sul periculum in mora.

  • cod. proc. pen., art. 325

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze del riesame: è ammesso soltanto per violazione di legge; censure basate su presunta contraddittorietà/illogicità della motivazione sono inammissibili.

  • cod. proc. pen., art. 606

    Riferimento agli artt. che disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato il principio che le doglianze in materia di motivazione sono, in parte, improponibili per i limiti dell'impugnazione avverso ordinanze di riesame.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese di giudizio in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • cod. pen., art. 240, comma 2, n.2 (richiamato)

    Riferimento alla normativa sulla confisca di cose che costituiscono il prodotto o lo strumento del reato; rilevante per affermare la confisca obbligatoria prevista dall'art. 178 d.lgs. 42/2004.

Massime di principio

  • La mancanza di una dichiarazione espressa di non autenticità su opere esposte o poste in vendita può costituire indizio rilevante (fumus) per il reato di commercializzazione di opere contraffatte ex art. 178 d.lgs. 42/2004, anche se non esiste una precedente dichiarazione di autenticità.
  • Il gallerista o chi detiene opere per la vendita ha l'onere pratico di adottare accorgimenti: dichiarare esplicitamente le riproduzioni non autentiche o svolgere controlli/accertamenti sull'autenticità quando vi siano elementi che rendono dubbia la provenienza.
  • L'elemento soggettivo (dolo o dolo eventuale) può essere desunto da comportamenti omissivi rilevanti (assenza di dichiarazioni, messa in vendita con attribuzione precisa, segni tecnici di contraffazione), quindi l'eredità della collezione non esclude automaticamente la responsabilità.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimo quando la confiscabilità del bene risulti evidente e la legge prevede la confisca obbligatoria (per tali beni la motivazione può concentrarsi sulla qualificazione come 'cose confiscabili').
  • In Cassazione i ricorsi contro ordinanze di riesame sono ammessi principalmente per violazione di legge: le doglianze sulla presunta contraddittorietà o insufficienza della motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è utile produrre immediatamente documentazione di provenienza, certificazioni/consulenze tecniche, dichiarazioni scritte di non autenticità se si tratta di copie, e dimostrare l'assenza di finalità commerciale o la titolarità dei beni da parte di terzi estranei al reato.

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