Sentenza del 15/01/2019 n. 553 - Comm. Trib. Prov. Catania
CONTROLLO AUTOMATIZZATO EX ART 36 BIS DPR 600/1973 - MANCATO INVIO COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' - ILLEGITTIMITA' CARTELLA - NON SUSSISTE - DIRITTO RIDUZIONE SANZIONI A UN TERZO - SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973, sostenendo che la mancata preventiva comunicazione di irregolarità rendesse illegittima la cartella. La controversia riguardava anche il diritto alla riduzione delle sanzioni a un terzo in caso di pagamento entro trenta giorni.
La decisione
La mancata comunicazione preventiva di irregolarità non determina l'illegittimità della cartella quando questa riguarda omessi o irregolari versamenti rilevati mediante controllo automatizzato. Tuttavia, il contribuente conserva il diritto alla riduzione delle sanzioni a un terzo se effettua il pagamento entro trenta giorni, anche in assenza dell'avviso bonario. Pertanto, la contestazione sull'illegittimità della cartella non è stata accolta, mentre è stato riconosciuto il diritto alla riduzione delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
La norma consente la liquidazione automatizzata delle imposte e delle sanzioni sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati. Per omessi o irregolari versamenti, non impone necessariamente l'invio preventivo della comunicazione di irregolarità prima della cartella.
Disciplina della riduzione delle sanzioni in caso di pagamento entro trenta giorni
Riduzione delle sanzioni nella misura pari a un terzo
Il contribuente ha diritto alla riduzione delle sanzioni a un terzo se paga quanto richiesto entro trenta giorni, anche quando non abbia ricevuto preventivamente l'avviso bonario.
Massime di principio
- Per le cartelle derivanti da controlli automatizzati relativi a omessi o irregolari versamenti, l'assenza dell'avviso bonario non rende di per sé illegittima la cartella.
- La mancata comunicazione preventiva non elimina il diritto del contribuente alla riduzione delle sanzioni prevista in caso di pagamento entro il termine di trenta giorni.
- È necessario distinguere tra validità della cartella e quantificazione delle sanzioni: la cartella può essere valida, ma le sanzioni devono comunque essere ridotte se ricorrono i presupposti temporali per il pagamento agevolato.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare la data di ricezione della cartella e, entro trenta giorni, chiedere o utilizzare il pagamento con sanzioni ridotte, contestando eventualmente solo la mancata applicazione della riduzione.
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