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Sentenza

Sentenza del 15/01/2019 n. 553 - Comm. Trib. Prov. Catania

CONTROLLO AUTOMATIZZATO EX ART 36 BIS DPR 600/1973 - MANCATO INVIO COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' - ILLEGITTIMITA' CARTELLA - NON SUSSISTE - DIRITTO RIDUZIONE SANZIONI A UN TERZO - SUSSISTE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973, sostenendo che la mancata preventiva comunicazione di irregolarità rendesse illegittima la cartella. La controversia riguardava anche il diritto alla riduzione delle sanzioni a un terzo in caso di pagamento entro trenta giorni.

La decisione

La mancata comunicazione preventiva di irregolarità non determina l'illegittimità della cartella quando questa riguarda omessi o irregolari versamenti rilevati mediante controllo automatizzato. Tuttavia, il contribuente conserva il diritto alla riduzione delle sanzioni a un terzo se effettua il pagamento entro trenta giorni, anche in assenza dell'avviso bonario. Pertanto, la contestazione sull'illegittimità della cartella non è stata accolta, mentre è stato riconosciuto il diritto alla riduzione delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni

    La norma consente la liquidazione automatizzata delle imposte e delle sanzioni sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati. Per omessi o irregolari versamenti, non impone necessariamente l'invio preventivo della comunicazione di irregolarità prima della cartella.

  • Disciplina della riduzione delle sanzioni in caso di pagamento entro trenta giorni

    Riduzione delle sanzioni nella misura pari a un terzo

    Il contribuente ha diritto alla riduzione delle sanzioni a un terzo se paga quanto richiesto entro trenta giorni, anche quando non abbia ricevuto preventivamente l'avviso bonario.

Massime di principio

  • Per le cartelle derivanti da controlli automatizzati relativi a omessi o irregolari versamenti, l'assenza dell'avviso bonario non rende di per sé illegittima la cartella.
  • La mancata comunicazione preventiva non elimina il diritto del contribuente alla riduzione delle sanzioni prevista in caso di pagamento entro il termine di trenta giorni.
  • È necessario distinguere tra validità della cartella e quantificazione delle sanzioni: la cartella può essere valida, ma le sanzioni devono comunque essere ridotte se ricorrono i presupposti temporali per il pagamento agevolato.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare la data di ricezione della cartella e, entro trenta giorni, chiedere o utilizzare il pagamento con sanzioni ridotte, contestando eventualmente solo la mancata applicazione della riduzione.

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