Sentenza del 26/09/2018 n. 22947 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento relativo al mancato versamento dell'accisa sull'alcol etilico utilizzato nel processo produttivo. Sosteneva che l'autorizzazione all'impiego dell'alcol in esenzione d'accisa, rilasciata dall'Amministrazione finanziaria dopo la presentazione dell'istanza, avesse natura dichiarativa e potesse quindi produrre effetti anche per il periodo precedente al rilascio. In subordine, invocava l'applicazione dell'esenzione dalla scadenza del termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento, prospettando anche un effetto di silenzio-assenso e denunciando la motivazione apparente della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, sebbene sintetica, la motivazione della sentenza impugnata. Ha stabilito che l'autorizzazione all'impiego dell'alcol non denaturato in esenzione d'accisa ha natura costitutiva e non dichiarativa, poiché presuppone verifiche amministrative relative sia alla tutela delle entrate fiscali e alla prevenzione delle frodi, sia alla salute e sicurezza delle lavorazioni. Pertanto, l'esenzione opera solo per il futuro, dalla data dell'autorizzazione, e non per le operazioni anteriori. La Corte ha inoltre escluso che il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento comporti silenzio-assenso, in assenza di una specifica previsione normativa. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 6
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Nel caso concreto la motivazione, pur concisa, è stata ritenuta sufficiente perché consentiva di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione adeguata. La Corte ha escluso che la motivazione della sentenza regionale fosse meramente apparente.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 27, comma 1
Assoggetta ad accisa, tra gli altri prodotti, l'alcol etilico.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 27, comma 3, lettera e)
Prevede l'esenzione dall'accisa per l'alcol impiegato in un processo di fabbricazione quando il prodotto finale non contiene alcol. L'esenzione, tuttavia, nel caso esaminato richiede il previo procedimento autorizzatorio.
D.M. 9 luglio 1996, n. 524, artt. 3, 4, 5 e 7
Disciplina le modalità operative per l'impiego di alcol in esenzione, compresi denuncia preventiva, verifiche dell'ufficio, registrazione, licenza, tenuta dei registri e comunicazione preventiva degli impieghi. Tali adempimenti confermano che l'esenzione non opera automaticamente prima dell'autorizzazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto, ma la sua violazione non attribuisce di per sé al contribuente il diritto all'esenzione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, nella formulazione ratione temporis
Il silenzio dell'Amministrazione non equivale ad assenso se tale effetto non è espressamente previsto dalla legge o da una disposizione regolamentare applicabile. Il superamento del termine di 150 giorni non ha quindi prodotto l'autorizzazione tacita.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale o un'esenzione dipende da verifiche tecniche e amministrative preventive, l'autorizzazione tende ad avere natura costitutiva: il beneficio normalmente decorre dal rilascio e non dalla semplice presentazione dell'istanza.
- La presentazione tempestiva di una domanda di autorizzazione non consente, da sola, di applicare retroattivamente l'esenzione alle operazioni effettuate durante l'attesa.
- Il mancato rispetto del termine per concludere un procedimento amministrativo non determina automaticamente il silenzio-assenso: occorre una specifica previsione normativa che lo stabilisca.
- In materia di accise, gli adempimenti formali e di controllo, quali denuncia preventiva, licenza, registri e comunicazioni, sono elementi sostanziali del regime agevolato e non semplici formalità.
- Per evitare contestazioni, il contribuente dovrebbe attendere il rilascio dell'autorizzazione, rispettare integralmente gli adempimenti prescritti e documentare separatamente gli impieghi effettuati prima e dopo l'autorizzazione.
- La regola può cambiare se la normativa attribuisce espressamente all'agevolazione natura dichiarativa, prevede una decorrenza retroattiva o stabilisce il silenzio-assenso; tali effetti non possono essere presunti.
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