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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28743/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandataria)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo superiore a tre ore di un volo internazionale da Montego Bay a Milano Malpensa operato dalla compagnia aerea. La mandataria di due passeggeri ha chiesto la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004. La compagnia ha resistito sostenendo: (i) l’esistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 5, par. 3, del regolamento, collegata alla necessità di adottare misure di sicurezza per la presenza di un passeggero in stato di alterazione alcolica su un volo della medesima rotazione; (ii) l’inapplicabilità della disciplina, perché i passeggeri non si sarebbero presentati all’originario orario di check-in, essendo stati avvertiti della riprogrammazione; (iii) in subordine, che il ritardo dovesse essere considerato inferiore a quattro ore. In appello la domanda è stata accolta e la compagnia è stata condannata al pagamento della compensazione e anche di euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto tre motivi: violazione del Reg. CE n. 261/2004 e degli artt. 1218 e 2697 c.c. per sostenere che la compensazione non spetterebbe se il passeggero non si presenta al check-in all’orario originario e che, in caso di ritardo, varrebbero solo assistenza e non compensazione; violazione delle norme processuali e costituzionali per la mancata ammissione di prove orali dirette a dimostrare la circostanza eccezionale del passeggero molesto; violazione degli artt. 88, 91 e 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata, ritenuta ingiustificata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la compensazione pecuniaria spetta per il solo dato oggettivo del ritardo superiore a tre ore e che, quando il vettore ha comunicato un nuovo orario di partenza, il riferimento per la verifica del diritto non è l’orario originario ma quello riprogrammato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché i capitoli di prova non ammessi erano privi di decisività e la censura tendeva a una rivalutazione del merito non consentita; ha inoltre ricordato i limiti delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto a ottenere una rivalutazione dell’apprezzamento di fatto sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Reg. CE n. 261/2004, art. 3, par. 2, lett. a)

    "a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’art. 5, si presentino all’accettazione secondo le modalità̀ stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto"

    Per i voli ritardati, quando il vettore comunica un nuovo orario, il riferimento per l’applicazione della disciplina è l’orario riprogrammato e non quello originario annullato; non è richiesto che il passeggero si presenti inutilmente al check-in all’orario poi superato dal ritardo comunicato.

  • Reg. CE n. 261/2004, art. 5, par. 3

    La circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore dall’obbligo di compensazione va provata dal vettore stesso; nel caso concreto la prova documentale prodotta è stata ritenuta insufficiente.

  • Reg. CE n. 261/2004, artt. 6, 7 e 9

    Il sistema del regolamento distingue tra assistenza e compensazione; per il ritardo superiore a tre ore la compensazione pecuniaria è riconosciuta sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e di questa Corte.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina ordinaria dell’inadempimento contrattuale; la Corte ribadisce però che, per la compensazione standardizzata del regolamento europeo, non occorre allegare/provare un danno in senso civilistico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte afferma che, nel sistema del Reg. CE n. 261/2004, la compensazione per ritardo oltre tre ore spetta in via automatica, mentre grava sul vettore la prova dell’esimente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia omesso di considerare fatti non contestati; non ricorre quando si contesti solo la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo i casi di violazione di specifiche regole legali di prova.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione, ma la Corte non ravvisa un vizio autonomo di motivazione nella decisione impugnata.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per lamentare la mancata ammissione delle prove; la Corte non ritiene violato il diritto di difesa, poiché le prove dedotte non erano decisive.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per contestare la motivazione della sentenza; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità aggravata, ma non conduce all’accoglimento della censura.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla condanna alle spese e sulla responsabilità aggravata; la Corte conferma la statuizione impugnata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna equitativa per responsabilità aggravata presuppone un apprezzamento di fatto sulla mala fede o colpa grave non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel sistema del Reg. CE n. 261/2004, il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo sorge per il solo dato oggettivo del ritardo superiore a tre ore, senza necessità di provare un danno ulteriore in senso civilistico.
  • Quando il vettore comunica un nuovo orario di partenza a seguito di riprogrammazione del volo, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, par. 2, lett. a), il riferimento temporale è il nuovo orario comunicato e non quello originariamente previsto e poi superato.
  • L’esimente dell’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004 deve essere provata dal vettore; documenti unilateralmente formati dal vettore possono essere ritenuti insufficienti se non dimostrano in modo adeguato la circostanza eccezionale allegata.
  • Le censure in cassazione sulla mancata ammissione di prove sono inammissibili se le prove non ammesse non hanno decisività; non è consentito trasformarle in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. dipende da un apprezzamento di fatto sulla mala fede o colpa grave processuale e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto correttamente.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieStrumenti derivati
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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