Cassazione Penale, Sentenza n. 27324/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato (avv. Antonio Capobianco) ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., deducendo erronea applicazione della legge penale per mancato requisito psicologico del reato di ricettazione: l'imputato avrebbe accettato solo di custodire le armi, senza consapevolezza della provenienza furtiva e senza fine di profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale: l'elemento soggettivo del reato è stato desunto da plurime circostanze indiziarie (mancata indicazione di una giustificazione plausibile del possesso, partecipazione all'occultamento accertata tramite conversazioni intercettate, natura regolamentata delle armi che impone canali formali di acquisto). La Corte ha inoltre osservato che il dolo può essere anche nella forma eventuale e che il profitto può essere non patrimoniale. Conseguentemente la declaratoria di inammissibilità è stata accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (oltre a ricordare che la sentenza di merito aveva condannato l'imputato, riconoscendo le circostanze attenuanti - art. 648, secondo comma, cod. pen. - alla pena di 6 mesi di reclusione e euro 300,00 di multa).
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come base del motivo di ricorso (erronea applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi il ricorso inammissibile.
art. 648, secondo comma, cod. pen.
Richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito e applicata nella determinazione della pena di condanna per ricettazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma in favore della cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale.
Massime di principio
- Il dolo della ricettazione può essere desunto da elementi indiziari: omissione di una giustificazione plausibile della provenienza, occultamento della cosa e circostanze fattuali che rendono poco credibile l'acquisto lecito.
- Per beni che richiedono procedure formali (es. armi), l'assenza di documentazione è un forte indizio di mala fede dell'acquirente o del detentore.
- Il dolo può manifestarsi nella forma eventuale: la consapevolezza anche solo possibile della provenienza illecita è sufficiente per integrare il reato se ricondotta dalle circostanze.
- Il fine di profitto integrativo del reato di ricettazione può essere anche non patrimoniale; non è indispensabile la prova di un vantaggio economico diretto.
- Le intercettazioni e la partecipazione attiva a operazioni di occultamento, se giudicate credibili dal giudice, costituiscono prova rilevante della consapevolezza della provenienza illecita.
- In sede di cassazione ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di 'ammenda' per impugnazioni irrituali: la difesa dovrebbe pertanto articolare argomentazioni concrete e contestare puntualmente la valutazione probatoria del merito.
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