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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02679/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, nei confronti della società contribuente erano stati accertati, per l'anno d'imposta 2010, maggiori IRES, IRAP e IVA sulla base di ricavi ritenuti non dichiarati mediante metodo analitico-induttivo, nonché l'indeducibilità del trattamento di fine mandato relativo agli amministratori. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo i maggiori ricavi e riconoscendo la deducibilità del trattamento di fine mandato; la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello incidentale dell'Ufficio e respinto quello principale della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197 del 2022, con prova del pagamento dell'importo dovuto. La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 1, commi 186, 192, 197 e 198, L. n. 197 del 2022, poiché era pendente in cassazione, riguardava un giudizio tributario con parte l'Agenzia delle Entrate, il ricorso introduttivo era stato tempestivamente notificato e il processo non si era ancora concluso con pronuncia definitiva. Poiché la contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata e quietanza del pagamento dell'importo dovuto, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio con ordinanza, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022

    "le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"

    La Corte lo richiama per affermare la definibilità della controversia tributaria pendente in cassazione mediante domanda del soggetto legittimato e pagamento dell'importo dovuto.

  • art. 1, comma 192, L. n. 197 del 2022

    "le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva"

    La Corte lo utilizza per verificare che la controversia fosse ancora pendente e quindi definibile.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022

    "le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata"; "in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"

    La Corte considera decisivo il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento come adempimento previsto per avvalersi della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022

    "nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"

    La Corte applica la norma dichiarando l'estinzione del giudizio e ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti in cassazione e definibili ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata, il deposito della domanda di definizione e della prova dell'avvenuto pagamento determina l'estinzione del giudizio.
  • La definizione agevolata è esperibile solo per controversie ancora pendenti alla data rilevante e nelle quali il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il termine previsto dalla legge speciale.
  • Quando il processo si estingue per adesione alla definizione agevolata, la Corte provvede con ordinanza e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La verifica della definibilità della controversia precede ogni esame del merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'intervenuta estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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