Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14985/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la conferma della condanna per concorso nel reato di cui all'art. 640 ter c.p. (frode informatica tramite phishing), lamentando: (1) che la colpevolezza era stata accertata solo sulla base di un unico elemento indiziario, ossia la titolarità della carta prepagata di tipo "Postepay" su cui erano avvenute le illecite ricariche; (2) il vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.; (3) la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (per aspecificità e per adeguata motivazione dei giudici di merito) e ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: i giudici d'appello avevano motivato il diniego della sospensione condizionale con il richiamo alle condanne risultanti dal certificato del casellario senza valutare adeguatamente che l'ultima condanna risaliva al 1990 e senza operare la necessaria prognosi sulla pericolosità e rischio di commissione di ulteriori reati come richiesto dall'art. 164, comma 1, c.p. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 640 ter cod. pen.

    Norma che disciplina la frode informatica (phishing). Nel caso la sua applicazione è stata ritenuta giustificata dalla Corte d'appello e dalla Cassazione sulla base dell'acquisizione del profitto illecito e della disponibilità della carta prepagata all'imputato e ai concorrenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente non avesse dato prova sufficiente di resipiscenza (es. mancato risarcimento), perciò il riconoscimento delle attenuanti è stato negato; la Cassazione ha giudicato il motivo di impugnazione aspecifico.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello ha negato il beneficio, ma la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente nella parte in cui non ha svolto la prognosi richiesta dall'art. 164.

  • art. 164 cod. pen.

    Stabilisce i limiti e le condizioni per la sospensione condizionale (verifica della probabilità di commissione di ulteriori reati e valutazione delle precedenti condanne/sospensioni). La Cassazione ha rilevato che il giudice d'appello non ha effettuato il necessario giudizio prognostico, limitandosi a richiamare le iscrizioni del casellario senza considerarne l'anzianità e l'effettiva rilevanza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la materia di cui può occupare il ricorso per cassazione (contenuto dei motivi). È richiamato per segnalare i limiti formali e di specificità dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • La titolarità di una carta prepagata utilizzata per operazioni illecite può costituire un elemento indiziario rilevante, ma da sola rischia di essere insufficiente se non inserita in una catena logica e probatoria più ampia (es. disponibilità verso terzi, incameramento del profitto, ulteriori riscontri investigativi).
  • Le richieste di attenuanti generiche devono essere motivate con elementi concreti (comportamento processuale significativo, risarcimento, segni di reale resipiscenza); invocazioni generiche raramente rovesciano una motivazione manifestamente adeguata dei giudici di merito.
  • Nel negare o concedere la sospensione condizionale della pena il giudice deve compiere un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di altri reati, tenendo conto non solo delle iscrizioni del casellario ma anche della loro anzianità, della frequenza delle condanne pregresse e dell'eventuale fruizione precedente del beneficio. Un semplice elenco di condanne nel certificato del casellario non esonera il giudice dall'analisi prospettica richiesta dall'art. 164 c.p.
  • La Cassazione può essere disposta a confermare la responsabilità penale nel merito ma annullare e rinviare limitatamente a questioni procedurali o di applicazione di benefici (es. sospensione condizionale), ove riscontri vizi specifici su quella precisa valutazione.
  • I motivi di cassazione devono essere formulati con specificità e confronto critico con la motivazione impugnata; la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.