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Sentenza

Sentenza n. 3497/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 333/2025 del Tribunale di Benevento, Sez. lavoro, pubblicata in data 15.03.2025 all'esito del procedimento iscritto al NRG 5424/2024.

Giustizia amministrativa202506838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione lavoro, n. 333/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e ordinato l'accredito dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno azionato in sede di ottemperanza la sentenza civile n. 333/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta docente e il Ministero era stato condannato ad accreditare gli importi individualmente determinati, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 19 marzo 2025 e, il 21 marzo 2025, erano state trasmesse tramite PEC le richieste di esecuzione, corredate dei codici fiscali, delle annualità interessate e della sentenza. I ricorrenti hanno dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice civile, una volta passata in giudicato, produca nei confronti dell'Amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio, imponendole di realizzare concretamente l'utilità riconosciuta ai beneficiari. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notifica della sentenza in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza dei ricorrenti e l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione consente di proporre l'azione di ottemperanza, una volta verificata l'inerzia dell'amministrazione debitrice.

  • artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Sono richiamati dalla sentenza civile azionata quale base per il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute ai beneficiari.

Massime di principio

  • Il giudicato civile che riconosce nei confronti di una pubblica amministrazione il diritto del privato a una prestazione concreta produce un immediato effetto conformativo-ordinatorio e impone all'amministrazione di realizzare l'utilità riconosciuta dal giudice, anche mediante l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della PA e l'amministrazione non abbia dimostrato l'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'ufficio competente e subordinandone l'insediamento all'istanza della parte vittoriosa.
  • L'ordine di ottemperanza deve fissare un termine concreto per l'adempimento e può prevedere un ulteriore termine entro il quale il commissario ad acta deve assicurare l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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