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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03331/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due contribuenti, di una cartella di pagamento relativa a INVIM per l'anno 1992, connessa a un omesso pagamento dell'imposta di registro. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'avviso di trattazione della causa, ritenendo violato il contraddittorio, e aveva rimesso la causa alla commissione tributaria provinciale di Roma. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 38 e dell'art. 5 del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 324 e 327 c.p.c., assumendo che l'appello dei contribuenti fosse tardivo. In sostanza, la censura riguardava la corretta applicazione del termine lungo di impugnazione nel processo tributario e la possibilità per i contribuenti di proporre appello oltre detto termine in presenza di dedotta nullità della notificazione e dell'avviso di fissazione dell'udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'impugnazione tardiva oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è ammessa solo se la parte dimostri di essere rimasta ignara del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Nel caso concreto tale presupposto non ricorreva, poiché i contribuenti risultavano costituiti in giudizio e quindi non poteva dirsi loro ignota la pendenza della causa. Inoltre, la sentenza di primo grado era stata depositata il 13 aprile 2017 e l'appello era stato proposto il 18 ottobre 2018, oltre il termine semestrale dalla pubblicazione. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la nullità della sentenza per violazione di legge processuale.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello nel processo tributario.

  • art. 5 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della dedotta violazione delle regole processuali tributarie.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della definitività della decisione non tempestivamente impugnata.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte afferma che il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito in cancelleria, e nel processo tributario opera anche in relazione all'appello, salvo la prova dell'ignoranza del processo nei casi di nullità della notificazione e della comunicazione dell'udienza.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    È richiamato quale norma che rende applicabile al processo tributario l'art. 327 c.p.c.

  • art. 46 L. 69/2009

    La Corte richiama la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta da questa norma.

  • art. 58 L. 69/2009

    È richiamato per individuare l'ambito temporale di applicazione della modifica dell'art. 327 c.p.c. ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009.

  • art. 1 L. 742/1969

    La Corte richiama la sospensione feriale dei termini processuali, precisando che se il termine inizia a decorrere nel periodo di sospensione, il decorso è differito alla fine di tale periodo.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 546/1992

    È menzionato per precisare che la comunicazione del deposito della sentenza è attività informativa estranea al procedimento di pubblicazione e non ne costituisce elemento costitutivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'impugnazione proposta oltre il termine lungo è ammissibile solo se la parte dimostra di non aver avuto alcuna conoscenza del giudizio per effetto di nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza.
  • La pendenza del giudizio non può dirsi ignota a chi si sia costituito nel processo; in tale ipotesi non opera la deroga all'art. 327 c.p.c. fondata sulla c.d. ignoranza del processo.
  • Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito in cancelleria, e non dalla successiva comunicazione di cancelleria del deposito.
  • La comunicazione del deposito della sentenza ha funzione meramente informativa e non incide sulla decorrenza del termine di impugnazione.
  • Nel processo tributario la disciplina generale dell'art. 327 c.p.c. si coordina con la sospensione feriale dei termini e con le specificità del rito, ma resta centrale l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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