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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07384/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

Un ente di addestramento professionale provinciale aveva convenuto in giudizio la confederazione sindacale regionale e la camera del lavoro territoriale, sostenendo che, a seguito della cessazione della precedente articolazione ECAP e della costituzione di nuove associazioni provinciali, vi fosse stato un accollo delle passività pregresse da parte delle strutture CGIL territoriali o regionali. In particolare, l'ente chiedeva il rimborso di una somma anticipata all'Assessorato regionale del lavoro per l'anno di formazione 1988/1989, sostenendo di averla versata per evitare penali e che tale debito dovesse essere posto a carico delle controparti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la nuova associazione ECAP fosse succeduta senza soluzione di continuità alla precedente e che, quindi, i debiti della gestione cessata gravassero sul nuovo ente; aveva inoltre escluso che le delibere CGIL richiamate integrassero un vincolante accollo dei debiti da parte di soggetti distinti. Con il ricorso per cassazione l'ente ricorrente ha dedotto: falsa applicazione delle norme sulla trasformazione societaria, sostenendo che si trattava di associazioni di fatto e che non poteva parlarsi di trasformazione; nullità della sentenza per difetto di motivazione in diritto sulla trasformazione; violazione delle norme sull'interpretazione del contratto/atto associativo, contestando l'esclusione dell'accollo dei debiti e sostenendo che le CGIL avessero assunto tali passività; ulteriore violazione delle medesime norme per avere la Corte territoriale affermato l'autonomia giuridica e amministrativa della CGIL Sicilia rispetto alla CGIL Catania.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto del nuovo ECAP, nei quali si prevedeva la successione senza soluzione di continuità e il subentro nei rapporti attivi e passivi del precedente ente. Inoltre, ha rilevato la carenza di specificità del ricorso, poiché non erano stati trascritti né i passaggi rilevanti degli atti associativi né il contenuto delle delibere su cui si fondava l'allegato accollo; il ricorso, quindi, tendeva a ottenere una nuova valutazione di fatti e documenti già apprezzati dai giudici di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2498 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità della trasformazione del nuovo ente; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma, ma rileva che la censura non coglie la ratio decidendi e difetta di specificità.

  • art. 2499 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla trasformazione; la Corte reputa la doglianza inammissibile per difetto di specificità e per mancata trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 2500 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per lamentare un preteso difetto di motivazione; la Corte considera la censura inammissibile perché non si confronta con la reale motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato in relazione al difetto di motivazione; la Corte respinge la censura per inammissibilità, non essendo specificamente aggredita la ratio decidendi.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per contestare l'interpretazione delle delibere e degli atti associativi; la Corte afferma che il ricorso è privo di specificità per mancata trascrizione del contenuto rilevante degli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una premessa solo apparente o secondaria della motivazione.
  • La censura fondata sull'interpretazione di atti o delibere è inammissibile se il ricorrente non trascrive nel ricorso i passi essenziali degli atti rilevanti, impedendo alla Corte di verificare ex actis la denunciata erroneità interpretativa.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del merito o degli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, ove la decisione sia sorretta da motivazione non specificamente attaccata.
  • Quando una sentenza di merito fonda la propria decisione sulla successione senza soluzione di continuità di un ente nei rapporti attivi e passivi del precedente, il ricorrente che contesti tale effetto deve aggredire in modo puntuale gli atti costitutivi e statutari posti a base dell'accertamento.
  • L'allegazione di un accollo di debiti richiede la puntuale indicazione dell'atto deliberativo che lo prevede e del suo contenuto; in mancanza, la doglianza resta priva di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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