Sentenza n. 1775/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Colognola ai Colli sull’istanza presentata da Inwit s.p.a. in data 12 febbraio 2025, nonché sulla successiva istanza di conclusione del procedimento presentata dalla società ricorrente in data 14 ottobre 2025 relativa all’«Avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie di porzione di immobile catastalmente censito al Foglio 18 particella 765 e 90 del Comune di Colognola ai Colli (VR), nonché delle aree occupate dalle sue opere accessorie, nonché di imposizione di servitù, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 259/2003 e dell’art. 44 del DPR n. 327/2001, sulle aree di accesso all’impianto e sulle aree occupate dai cavidotti, relativamente alla stazione radio base Inwit SpA - cod. sito I384VR COLOGNOLA AI COLLI»; e per la conseguente condanna del Comune di Colognola ai Colli a provvedere sull’istanza predetta mediante l’adozione di uno o più provvedimenti espressi, con fissazione di un termine e nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di avvio e conclusione del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie e l’imposizione di servitù funzionali al mantenimento di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di una stazione radio base qualificata dalla legge come opera di pubblica utilità, aveva presentato al Comune un’istanza per l’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie e all’imposizione delle servitù necessarie sulle aree occupate dall’impianto, dalle opere accessorie e dai cavidotti. L’area era stata in precedenza detenuta in forza di un contratto di locazione, cessato per disdetta dei proprietari; non era stato raggiunto alcun accordo per l’acquisto dell’area o la costituzione volontaria dei diritti reali e i proprietari avevano inoltre impedito l’accesso al sito per la manutenzione. Nonostante la presentazione dell’istanza, il successivo sollecito e il decorso dei termini procedimentali, il Comune non aveva adottato un provvedimento conclusivo. La ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha comunicato soltanto la convocazione del Consiglio comunale per discutere l’istanza, mentre i proprietari controinteressati non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha accertato che, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990, il Comune aveva l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Tale obbligo sussiste indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale del privato e permane anche quando l’istanza sia eventualmente infondata, irricevibile, improcedibile o inammissibile, salvo il caso di domande manifestamente estranee all’esercizio del potere amministrativo o dirette al riesame di provvedimenti ormai definitivi. L’istanza della società era prevista dalla disciplina speciale sulle reti di comunicazione elettronica, era corredata dalla documentazione tecnica prescritta ed era diretta all’esercizio di un potere amministrativo. Il Comune, pertanto, non poteva limitarsi all’inerzia; neppure la convocazione futura del Consiglio comunale costituiva un atto conclusivo del procedimento. Il TAR ha ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso e motivato, positivo o negativo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato il Prefetto di Verona quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni su istanza della parte interessata, previa valutazione dei presupposti di legge. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ogniqualvolta il procedimento consegua ad un’istanza di parte ovvero debba essere iniziato d’ufficio.
L’obbligo di provvedere sussiste anche indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale e impone l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, salvo domande manifestamente estranee all’esercizio del potere amministrativo o dirette al riesame di provvedimenti definitivi.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni, previo avviso alle parti.
artt. 51, 52 e 53 d.lgs. n. 259/2003
Prevedono la disciplina speciale richiamata per l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione e l’imposizione delle servitù necessarie al mantenimento delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
art. 44 d.P.R. n. 327/2001
È richiamato quale base normativa della procedura relativa all’imposizione delle servitù e all’acquisizione dei diritti necessari sulle aree interessate dall’infrastruttura.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso e motivato ogni procedimento avviato su istanza di parte quando la domanda attiene, anche secondo una disciplina speciale, all’esercizio di un potere amministrativo.
- L’obbligo di provvedere non dipende dalla fondatezza della pretesa sostanziale del richiedente: anche un’istanza infondata, irricevibile, improcedibile o inammissibile deve essere definita con un provvedimento espresso, salvo che sia manifestamente estranea all’esercizio del potere amministrativo o miri al riesame di un provvedimento ormai definitivo.
- La convocazione futura di un organo dell’amministrazione per discutere un’istanza non equivale alla conclusione del procedimento e non elimina l’illegittimità del silenzio già maturata.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare entro un termine determinato un provvedimento espresso e motivato, positivo o negativo, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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