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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2074/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha unificato sotto il vincolo della continuazione tre sentenze (due della Corte di appello di Messina e una del Tribunale di Messina). Denuncia che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato come pena base per il calcolo della continuazione la pena di una sentenza che già unificava più reati ex art. 81 c.p., senza prima scorporare le violazioni già riunite in quella sentenza. Sostiene quindi che gli aumenti per i reati satellite sono stati calcolati su una pena aggregata (contenente più violazioni) e non sulla singola violazione più grave determinata concretamente in sede di cognizione, e che non è stata rinnovata la valutazione della dosimetria per i reati satellite; inoltre contesta l'illogicità nell'entità degli aumenti (aumento maggiore per reato meno grave).

La decisione

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo giudizio. La Corte ritiene fondata la censura: il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati già riuniti ex art. 81 c.p., individuare la violazione più grave con riferimento alla pena concretamente inflitta in sede di cognizione (ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.) e solo successivamente operare autonomi aumenti per i reati satellite. Poiché il Tribunale non ha seguito questi passaggi ha calcolato erroneamente la pena unica; perciò ha disposto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice dell'esecuzione per le questioni relative all'esecuzione delle sentenze penali; qui giustifica l'intervento del Tribunale di Messina quale giudice dell'esecuzione.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina l'unificazione delle pene per più reati commessi con un'unica azione od omissione o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; la Corte richiama che, quando in sentenze passate in giudicato i giudici di cognizione hanno già unificato reati ex art. 81, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tali riunioni prima di rideterminare la pena per la continuazione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Va usato per individuare la pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione; la Corte afferma che l'individuazione della violazione più grave deve essere fatta con riferimento alla pena concretamente inflitta in sede di cognizione secondo questa norma.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sulla fattispecie di cui è stato contestato un reato; la sentenza ha rilevanza nella comparazione di gravità tra le violazioni coinvolte nel calcolo della continuazione.

  • art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali relative ad altri reati contestati nelle sentenze impugnate; rilevano per la determinazione concreta delle pene che devono essere confrontate per individuare la violazione più grave.

  • Corte cost., sent. n. 183 del 2013

    Richiamata dalla Corte di Cassazione per giustificare il rinvio al Tribunale 'in diversa composizione' (principio che richiede un nuovo giudizio da organo differente quando l'originario provvedimento venga annullato).

Massime di principio

  • Quando si ridetermina la pena per continuazione tra reati già giudicati con sentenze distinte, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutte le violazioni che erano state riunite in sede di cognizione ex art. 81 c.p.
  • Individuare la violazione più grave va fatto con riferimento alla pena concretamente inflitta dal giudice di cognizione (art. 187 disp. att. c.p.p.), non sulla base di una pena aggregata che già comprende più reati.
  • Solo dopo aver individuato la pena riferibile alla singola violazione più grave si devono operare autonomi aumenti per i reati satellite; non è corretto applicare gli aumenti su una pena preesistente che già comprende più violazioni.
  • Il giudice dell'esecuzione deve rinnovare la valutazione della dosimetria per i reati satellite e non limitarsi a recepire meccanicamente gli aumenti adottati in sede cognitiva quando questi si riferivano a un cumulo interno alla singola sentenza.
  • Se il calcolo della pena unica è viziato per i motivi sopra indicati, il rimedio è l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio; il rinvio può essere disposto ad altra composizione del Tribunale secondo la giurisprudenza costituzionale.

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