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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 308/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati: partecipazione ad associazione di tipo mafioso con ruolo dirigenziale, porto e detenzione di armi comuni e clandestine, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio, estorsione e intestazione fittizia di beni. I difensori hanno censurato la gravità indiziaria sostenendo, tra l'altro: mancanza di prove dell'investitura e del riconoscimento formale del ruolo dirigenziale; che molte condotte sarebbero iniziative personali e non espressione di strategia associativa; insufficiente dolo specifico nelle intestazioni fittizie (trasferimento della "Multiservice" al fratello) con ipotesi alternative plausible; errata attribuzione al ricorrente del porto e trasferimento di armi; travisamento delle intercettazioni in relazione all'estorsione al panettiere Morgante; indeterminatezza dell'incolpazione associativa per mancata individuazione formale della cosca di appartenenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e coerente, sufficiente a sostenere la gravità indiziaria e la sussistenza di elementi sintomatici del ruolo di vertice del Corso (contatti con esponenti di altre cosche, ordini impartiti, responsabilità nel sostentamento delle famiglie dei detenuti, partecipazione a reati qualificanti come estorsioni e detenzione di armi). Ha escluso che la mancata formale 'investitura' o talune insubordinazioni dei sottoposti annullino la prova del ruolo dirigenziale, e ha ritenuto inammissibili o infondate molte doglianze come questioni di merito o aspecifiche. Ha inoltre affermato che, in fase cautelare, non è necessaria la formale indicazione della singola cosca federata: rileva l'impiego del "metodo" mafioso e il radicamento territoriale (Gallico). Ha confermato l'addebito relativo alle armi (anche per spostamenti precedenti) e ha ritenuto motivata la valutazione sul dolo nelle intestazioni fittizie. Conseguentemente ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 417 c.p.p.

    per la richiesta di rinvio a giudizio richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa"

    la Corte distingue i requisiti formali richiesti per la richiesta di rinvio a giudizio (maggiore precisione) rispetto alla fase cautelare; per le misure cautelari è accettabile una descrizione sommaria del fatto

  • art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p.

    per le ordinanze applicative di misure cautelari richiede la "descrizione sommaria del fatto"

    l'ordinanza cautelare può fondarsi su una descrizione sommaria e sulle risultanze investigative indicate, senza dover formalmente cristallizzare tutte le articolazioni dell'imputazione come nella fase del dibattimento

  • art. 616 c.p.p.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio richiamando la norma che disciplina le spese processuali

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudizio di gravità indiziaria si articola sulla valutazione complessiva e coordinata delle risultanze investigative: la rilevanza di singoli elementi va considerata nel quadro probatorio unitario, non isolatamente.
  • La formale "investitura" o il riconoscimento unanime di un ruolo all'interno di una organizzazione mafiosa non sono sempre necessari: il ruolo dirigenziale può emergere da comportamenti ripetuti, contatti qualificati, impartizione di ordini, responsabilità organizzative e partecipazione a delitti qualificanti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, pur richiedendo valutazione critica e talvolta riscontri, possono concorrere legittimamente a comporre il quadro probatorio se corroborate da altri elementi fattuali e contestuali.
  • Per le ordinanze cautelari non è indispensabile la precisa identificazione formale della 'cosca' in senso federativo: rileva l'impiego del metodo mafioso e il radicamento territoriale che producono condizione di assoggettamento e omertà.
  • Le impugnazioni che sollevano questioni di merito basate sulla diversa valutazione delle stesse risultanze investigative sono spesso inammissibili o destinate al rigetto in sede di legittimità; è necessario porre rilievi specifici e motivati sul piano giuridico.
  • Quando reati diversi comportano lo stesso trattamento cautelare (es. detenzione di armi e associazione mafiosa), l'impugnazione di singoli addebiti può risultare priva di interesse se la misura rimane giustificata da altri capi d'accusa.

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