Cassazione Civile, Ordinanza n. 20791/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda il mancato riconoscimento, ai fini retributivi, dei c.d. tempi tuta (vestizione e svestizione) e dei tempi di cambio consegne all’interno dell’organizzazione sanitaria. La corte di merito aveva ritenuto che, per alcune categorie di personale, tali tempi fossero disciplinati da regolamenti aziendali del 2011 e 2012 e aveva valorizzato ulteriori elementi fattuali per negarne o limitarne la remunerazione. I ricorrenti hanno censurato tale impostazione con tre motivi: con il primo hanno dedotto che la sentenza impugnata aveva erroneamente equiparato, sulla base dei regolamenti aziendali, tempi di cambio consegne e tempi di vestizione/svestizione, che invece sono prestazioni diverse e devono essere remunerate autonomamente; con il secondo hanno denunciato la violazione di legge perché la Corte territoriale aveva subordinato il diritto al tempo tuta a requisiti non necessari, come la turnazione ai fini della continuità assistenziale o l’inquadramento in specifiche figure professionali, mentre tali tempi vanno retribuiti a prescindere da tali condizioni; con il terzo hanno lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che una delle lavoratrici non fosse impiegata amministrativa, come affermato in sentenza, ma infermiera addetta alla sterilizzazione della strumentazione chirurgica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso. Ha affermato che sia i tempi di vestizione/svestizione sia i tempi di passaggio consegne possono integrare orario di lavoro retribuibile; ha chiarito che non è decisivo il riferimento a regolamenti aziendali, né la circostanza che il personale sia o meno turnista, operi a contatto con i pazienti, lavori fuori dall’ospedale o appartenga a determinate qualifiche. Ciò che conta è l’accertamento in concreto se tali tempi siano stati inclusi o meno nell’orario di lavoro e, in difetto, la loro necessaria remunerazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello, affinché effettui i necessari accertamenti di fatto e ridetermini quanto dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. a)
La nozione di orario di lavoro comprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Direttiva 93/104/CE
Richiamata come fonte europea recepita nella definizione legale di orario di lavoro.
Direttiva 2000/34/CE
Richiamata come fonte europea recepita nella definizione legale di orario di lavoro.
Direttiva 2003/88/CE, art. 2, n. 1
Richiamata per la definizione sovrapponibile di orario di lavoro.
Massime di principio
- I tempi di vestizione e svestizione imposti dal datore di lavoro possono costituire a tutti gli effetti orario di lavoro retribuibile quando siano eterodiretti e collegati a esigenze organizzative, di sicurezza o di igiene.
- Anche il tempo dedicato al cambio consegne tra turni può essere considerato tempo di lavoro, quando sia funzionale alla presa in carico del servizio o dell’utente e alla continuità della prestazione.
- Ai fini della remunerazione dei tempi accessori della prestazione non è निर्णisivo il mero assetto astratto dei regolamenti aziendali o della categoria professionale: occorre verificare in concreto se quei tempi siano stati compresi nell’orario di lavoro effettivamente remunerato.
- La spettanza del compenso per il c.d. tempo tuta non dipende in via necessaria dal fatto che il personale sia turnista, operi in continuità assistenziale o svolga mansioni a contatto con i pazienti; rileva invece l’effettiva sussistenza, in concreto, di un tempo di lavoro imposto e non retribuito.
- Una volta accertato che i tempi di vestizione/svestizione o di passaggio consegne rientrano nella prestazione subordinata, il giudice deve quantificare la remunerazione dovuta sulla base di criteri adeguati al caso concreto.
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