Cassazione Penale, Sentenza n. 40354/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per il reato di falso ideologico in dichiarazione sostitutiva (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione perché la Corte di appello avrebbe acquisito solo copia della SCIA e non l'originale del documento informatico, sicché non sarebbe provata la firma digitale attribuibile a Mazzotti; 2) violazione dell'art. 195, comma 7, c.p.p. per aver ritenuto utilizzabile la deposizione della teste Sanesi, che sarebbe stata meramente de relato e non avrebbe potuto attestare di aver gestito la pratica; 3) erronea applicazione dell'art. 483 c.p., sostenendo che la dichiarazione sostitutiva redatta dal privato non integrerebbe atto pubblico né attestazione resa al pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto motivazione della Corte di appello congrua e logica: il documento informatico acquisito risultava riferibile al ricorrente poiché la firma digitale o CNS era stata apposta in modo che il sistema informatico aveva verificato automaticamente la validità e la riferibilità al firmatario, come attestato dalla teste che ha riferito di controllo di validità per scienza diretta. La Corte ha altresì rigettato l'eccezione sull'inutilizzabilità della deposizione, ritenendola basata su circostanze di diretta conoscenza. Quanto al profilo di diritto sostanziale, è stato confermato il principio consolidato che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, richiamate dall'art. 76, possono integrare il falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p.; la nozione di atto pubblico ai fini penali è estesa anche agli atti preparatori ed alle autocertificazioni che abbiano efficacia pubblicistica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 445 del 2000
Le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47, richiamate dall'art. 76, sono considerate ai fini penali come dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e, se false, possono integrare il falso ideologico in atto pubblico
Codice penale
Il falso ideologico in atto pubblico può essere integrato anche da una falsa dichiarazione sostitutiva resa dal privato quando tale dichiarazione abbia rilevanza pubblicistica e sia riferibile a un atto pubblico o a un procedimento amministrativo
Codice di procedura penale
art. 195, comma 7; art. 616
Art. 195, comma 7: le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni devono essere valutate tenendo conto della natura della testimonianza (diretta vs de relato); Art. 616: in caso di inammissibilità del ricorso, può essere disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende
Sentenza della Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Principio relativo alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e all'applicazione delle spese in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La firma digitale su un documento informatico può essere adeguatamente provata anche tramite acquisizione del documento informatico e attestazioni del sistema informatico (verifiche automatiche) e di ufficiali responsabili, senza che sia sempre necessaria una copia "cartacea" dell'originale; la difesa deve proporre elementi concreti per sostenere che la firma sia stata apposta da terzi
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 hanno carattere di rilevanza pubblicistica e, quando richiamate per finalità amministrative, possono essere considerate ai fini del delitto di falso ideologico in atto pubblico
- Le eccezioni di inutilizzabilità della testimonianza (art. 195 c.p.p.) richiedono una valutazione sul carattere diretto o de relato della deposizione: se il teste riferisce elementi di scienza diretta riguardo al funzionamento del sistema o al controllo della firma, la deposizione è utilizzabile
- In fase di impugnazione, le contestazioni di merito che non avanzano prove concrete capaci di smentire la riferibilità del documento non sono efficaci davanti alla Cassazione: l'onere probatorio per allegare un'alternativa plausibile grava sulla parte che contesta l'attribuzione della firma
- La nozione di "atto pubblico" ai fini penali è più ampia di quella civile e può comprendere atti preparatori o di impulso nell'ambito di procedure amministrative quando l'autocertificazione acquisita abbia efficacia di pubblica fede o incida su un procedimento amministrativo
- Se il ricorso in Cassazione è chiaramente infondato o inammissibile e non emerge colpa nella proposizione, il giudice può comunque dichiarare l'inammissibilità e disporre condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
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