Cassazione Penale, Sentenza n. 4215/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva ridotto le pene ma confermato la condanna emessa dal Tribunale di Brindisi per il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001. Hanno dedotto: (1) nullità per violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato (sentenza di primo grado avrebbe condannato per opere non contestate, con violazione del diritto di difesa); (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle testimonianze rese in dibattimento e violazione della legge penale per intervenuta prescrizione, sostenendo che il corpo di fabbrica principale era stato completato già nel 2006 e quindi il reato si sarebbe estinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che, nonostante la discrepanza fra le opere descritte nel verbale di sequestro e quelle indicate nell'imputazione, i giudici di merito hanno delimitato correttamente il thema decidendum alle sole opere oggetto di imputazione, senza violare il principio di necessaria correlazione né il diritto di difesa. Sul secondo motivo ha confermato che la testimonianza sul presunto completamento del corpo di fabbrica nel 2006 non era decisiva: le aerofotogrammetrie e le fotografie mostravano che i lavori non risultavano compiuti alla data dell'accertamento (2 febbraio 2018), per cui il termine prescrizionale decorreva da tale data e non si era estinto. Sono state confermate le condanne di merito (con le riduzioni di pena disposte in appello) e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b)
Norma sostanziale contestata: reato edilizio per opere realizzate in difformità dal titolo autorizzativo; configurazione del fatto contestato ai ricorrenti
Codice di procedura penale, art. 521
Principio di correlazione tra chiesto e pronunciato: la sentenza deve limitarsi a decidere sui fatti contestati nell'imputazione; nel caso di specie i giudici hanno limitato la decisione alle sole opere indicate in imputazione
Codice di procedura penale, art. 522
Regole sulla forma e contenuto dell'imputazione; rilevanza nel valutare se vi sia disparità tra quanto contestato e quanto deciso
Codice di procedura penale, art. 606, co.1, lett. B, C, E
Lettere che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, contraddittorietà della motivazione, ecc.): sono state richiamate come tipologie di censura esercitate dai ricorrenti
Codice di procedura penale, art. 129
Norma richiamata in relazione alla prescrizione; la Corte ha valutato la decorrenza del termine prescrizionale alla luce del principio sulla continuazione/completezza dell'opera
Codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo che consente di addebitare le spese del procedimento in cassazione: applicato per condannare i ricorrenti a pagare le spese e la somma alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, sent. n. 4048/2002; n. 5618/2011; n. 15442/2014)
Orientamento consolidato secondo cui l'opera edilizia abusiva si considera completata solo con il termine dei lavori relativi a tutte le parti dell'edificio; la permanenza del reato continua fino alla realizzazione totale, al sequestro o alla sentenza di primo grado
Massime di principio
- La discrepanza fra il verbale di sequestro e la descrizione contenuta nell'imputazione non determina automaticamente la nullità della sentenza: i giudici possono delimitare l'oggetto della decisione alle sole fattispecie effettivamente contestate purché ciò sia chiaramente espresso e non pregiudichi il diritto di difesa.
- Per i reati edilizi continuativi la prescrizione decorre dal momento in cui l'opera può considerarsi definitivamente compiuta (o dal sequestro/ dalla sentenza di primo grado); se al momento dell'accertamento i lavori non risultano completati, il termine di prescrizione non è ancora corso per intero.
- La valutazione della prova testimonial e documentale (foto, aerofotogrammetrie) è rimessa al giudice di merito: la Cassazione verifica la congruità e la logicità della motivazione, ma non sostituisce la propria valutazione dei fatti quando la corte territoriale ha dato una motivazione congrua.
- Per ottenere l'annullamento per violazione della correlazione tra chiesto e pronunciato il ricorrente deve dimostrare non solo la discrepanza, ma anche il concreto pregiudizio alla difesa o l'assenza di delimitazione dell'oggetto del giudizio da parte dei giudici.
- Gli appellanti che presentano ricorsi manifestamente infondati possono essere condannati alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
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