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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17647/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal transito di una dipendente di un ente locale nei ruoli del personale ATA della scuola statale, in forza dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999. La lavoratrice aveva già ottenuto giudizialmente l'inquadramento nel livello B2 del c.c.n.l. del 26 maggio 1999 con profilo di assistente tecnico; rimaneva però controversa la domanda di riconoscimento dell'intera anzianità pregressa maturata presso l'ente di provenienza, anzianità che l'Amministrazione non aveva integralmente valorizzato nella ricostruzione della posizione economica, avendo applicato i criteri di cui all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione della direttiva 77/187/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza C-108/10, sostenendo che il confronto retributivo dovesse tenere conto dell'anzianità maturata presso il cedente al momento della determinazione della posizione di partenza presso il cessionario; 2) violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, dell'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e dei principi affermati dalla Corte EDU nelle sentenze Agrati, De Rosa e Montalto, assumendo che la norma interna dovesse essere disapplicata per contrasto con la CEDU e che dovesse prevalere la disciplina sul passaggio tra pubbliche amministrazioni; 3) violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di non discriminazione della direttiva 1999/70/CEE, con richiesta di interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della normativa e di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando l'orientamento già consolidato in materia di trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato. Ha affermato che la tutela europea impone di evitare un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla situazione immediatamente precedente al trasferimento, ma non attribuisce al lavoratore il diritto a un miglioramento economico mediante il pieno riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente cedente oltre tale limite. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato in fatto l'assenza di un decremento economico globale al momento del passaggio nei ruoli statali, accertamento non censurato in modo specifico. Quanto al motivo costituzionale, la Corte ha escluso che la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale potesse costituire un autonomo vizio di cassazione e ha richiamato la giurisprudenza che considera manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, legge n. 124 del 1999

    norma base del trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato; deve essere letta in coordinamento con il diritto dell'Unione e con la disciplina collettiva recepita dal legislatore.

  • art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005

    ha elevato a rango di legge la previsione dell'autonomia collettiva sui criteri di inquadramento del personale trasferito; non è stata ritenuta incostituzionale nel caso di specie.

  • direttiva 77/187/CEE, art. 3

    osta a che i lavoratori trasferiti subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione immediatamente precedente al trasferimento, ma non consente di ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che consenta al giudice comune di disapplicare direttamente la norma interna nel caso esaminato.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dalla ricorrente nei medesimi termini, senza che la Corte ne ricavi un obbligo di disapplicazione della norma interna.

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    invocato per sostenere la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    la doglianza di incostituzionalità è stata ritenuta non idonea a fondare un motivo di ricorso e comunque manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza richiamata.

  • art. 117 Cost., comma 1

    richiamato in connessione con la CEDU; la Corte ribadisce che la questione di costituzionalità è riservata al giudice delle leggi.

  • art. 11 Cost.

    richiamato per fondare l'obbligo di applicazione del diritto dell'Unione europea direttamente efficace.

  • art. 24, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87

    la questione di legittimità costituzionale non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio di cassazione, ma può essere sollevata solo in connessione con questioni ritualmente dedotte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di personale tra pubbliche amministrazioni qualificabile come trasferimento d'impresa, il criterio di tutela non è il riconoscimento integrale e automatico dell'anzianità maturata presso il cedente, ma il divieto di un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla situazione immediatamente precedente al passaggio.
  • La verifica richiesta al giudice nazionale è globale e va compiuta con riguardo alla posizione del singolo lavoratore al momento del trasferimento; non rilevano, di per sé, eventuali disparità con i dipendenti già in servizio presso il cessionario.
  • La direttiva europea in materia di trasferimento d'impresa protegge la conservazione delle condizioni non deteriori del lavoratore trasferito, ma non può essere invocata per conseguire un miglioramento del trattamento economico.
  • La questione di legittimità costituzionale non costituisce un autonomo motivo di ricorso per cassazione, ma può essere solo prospettata in connessione con una domanda o eccezione ritualmente devoluta al giudice.
  • Quando il giudice di merito accerta che, al momento del passaggio, il lavoratore non ha subito un decremento economico globale, la censura sul mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa è infondata se tende in sostanza a ottenere un aumento della retribuzione e non la sola conservazione del trattamento già goduto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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