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Sentenza

Sentenza n. 2546/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 864/2025, definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento in favore di uno dei ricorrenti della somma di euro 9.375,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese della procedura, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero il 19 dicembre 2025. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 1° giugno 2026. I ricorrenti hanno dedotto il persistente inadempimento dell’amministrazione. È stata inoltre formulata domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a., nonché richiesta di penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che al momento della proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato, e che il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal decreto ingiuntivo. Ha ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in via sostitutiva. Ha escluso la necessità di fissare una penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta a garantire il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Ha respinto la domanda di condanna per responsabilità aggravata, poiché il mero inadempimento dell’amministrazione al titolo giudiziale non integra abuso degli strumenti processuali sanzionabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso quando è stato notificato il ricorso.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi di tale disposizione, rendendo possibile l’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, in quanto la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente ad assicurare l’esecuzione del titolo.

  • art. 26 c.p.a.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta: il mero inadempimento del titolo da parte dell’amministrazione non costituisce abuso degli strumenti processuali.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata non è configurabile per il solo fatto dell’inadempimento dell’amministrazione al titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a un decreto ingiuntivo nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il decreto sia definitivamente esecutivo, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato.
  • Accertato il persistente inadempimento dell’amministrazione a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando essa sia ritenuta sufficiente ad assicurare il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
  • Il mero inadempimento della pubblica amministrazione a un titolo giudiziale non integra, di per sé, abuso degli strumenti processuali e non giustifica la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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