Cassazione Penale, Ordinanza n. 04734/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo un vizio di motivazione limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare contestava la valutazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso generico e quindi inammissibile: quanto alla recidiva, la sentenza impugnata aveva richiamato i numerosi precedenti penali, incluso uno specifico, valorizzandoli come indice di maggiore pericolosità; quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che non costituiscono un diritto dell'imputato, ma sono affidate alla discrezionalità del giudice, che nel caso le aveva escluse correttamente in ragione della personalità desunta dai precedenti e dell'assenza di elementi positivi.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato né un atto di mera clemenza, ma rientrano nella discrezionalità del giudice, da motivare sulla base degli elementi di valutazione del caso concreto.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere valorizzata mediante il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, quando tali precedenti evidenzino una maggiore pericolosità e la nuova violazione sia espressione di tale attitudine.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censure apodittiche o non specifiche sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità.
- La valutazione della recidiva è legittimamente sorretta dal richiamo ai precedenti penali quando essi siano indicativi di maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione; il giudice può negarle valorizzando negativamente la personalità dell'imputato e l'assenza di elementi positivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla legge.
Come è indicizzato
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