Ordinanza n. 608/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Pavia datato 24.02.2026, prot. VINC/2025/02329/PAE e PE/2025/02326/PDC, avente ad oggetto l’esito delle osservazioni e la formale comunicazione di assenza delle condizioni di ammissibilità per l’accoglimento dell’istanza di Permesso di Costruire in sanatoria prot. 2025/0162129 del 22.12.2025; nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusa, l’Ordinanza di demolizione n. 92/2025 emessa in data 24.10.2025, Prot. N.0135396/2025, con la quale è stata intimata la demolizione e la remissione in pristino dei luoghi e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90 (Prot. gen. n. 2025/0162129), e ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale anche non noto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.4.2026: - dell’Ordinanza n. 14/2026 emessa il 22.04.2026, prot. N.0048206/2026, con la quale è stata nuovamente intimata la demolizione e la remissione in pristino dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissibilità dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria e ordinanze di demolizione relative a una piscina interrata, basamenti in cemento, tettoia e locale deposito con tettoia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 24 febbraio 2026, con cui il Comune di Pavia ha comunicato l'assenza delle condizioni di ammissibilità per l'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, nonché l'ordinanza di demolizione n. 92/2025 e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di demolizione n. 14/2026. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. La controversia riguarda una piscina interrata con pavimentazione esterna, scala di accesso e locale impianti, tre basamenti in cemento, una tettoia e un locale deposito con annessa tettoia, realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Per la piscina il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, la natura pertinenziale dell'intervento, anche in ragione della sua dimensione inferiore al 20% dell'edificio principale. Quanto ai bassi manufatti, ha richiamato l'art. 2, commi 4, lett. n), e 23, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, prospettandone una qualificazione giuridica diversa da quella recepita dall'amministrazione. Quanto ai tre basamenti in cemento, ha prodotto elementi indicativi della loro preesistenza all'anno 1970, epoca di apposizione del vincolo paesaggistico, invocando l'applicabilità dell'art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla piscina interrata, alla pavimentazione, alla scala di accesso e al locale destinato agli impianti. L'intervento, per dimensioni complessive e caratteristiche strutturali e funzionali, determina una rilevante trasformazione del territorio ed è autonomamente utilizzabile; non può quindi essere considerato mera pertinenza urbanistica. La piscina richiede un previo titolo edilizio e, in presenza del vincolo paesaggistico, anche l'autorizzazione paesaggistica. Il parametro dimensionale del 20% previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001 non opera automaticamente: occorre anzitutto che l'opera abbia natura pertinenziale e, inoltre, che rispetti il limite dimensionale. La domanda cautelare è stata invece ritenuta fondata, nei limiti della sommaria cognizione, per i tre basamenti in cemento e per i cosiddetti bassi manufatti. Per la tettoia e il deposito con tettoia è necessario approfondire la qualificazione giuridica alla luce delle Norme di Attuazione del P.G.T.; per i basamenti occorre verificare la possibile applicazione dell'art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, anche considerando gli elementi sulla loro preesistenza al vincolo paesaggistico. Il TAR ha quindi sospeso gli atti impugnati limitatamente ai manufatti indicati ai punti 2, 3 e 4 dell'ordinanza di demolizione, ha disposto la produzione delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., fissato l'udienza pubblica dell'11 maggio 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e consente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati quando ricorrono i presupposti cautelari.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto relativo all'istanza edilizia in sanatoria.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001
Il limite del 20% dell'edificio principale non qualifica automaticamente un'opera come pertinenziale; l'esclusione dalla nuova costruzione presuppone previamente la natura pertinenziale dell'intervento e il rispetto del limite dimensionale.
art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
La possibile applicabilità ai basamenti in cemento, asseritamente anteriori al vincolo paesaggistico, deve essere approfondita nel giudizio di merito.
art. 2, comma 4, lett. n), Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente
Norma richiamata per la qualificazione giuridica dei bassi manufatti; il TAR ne ha disposto l'acquisizione per l'approfondimento della questione.
art. 2, comma 23, Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente
Norma richiamata per la qualificazione giuridica dei bassi manufatti; il contenuto deve essere acquisito e valutato nel merito.
Massime di principio
- Una piscina interrata di dimensioni non trascurabili, corredata da pavimentazione, accessi e locali tecnici, determina una rilevante trasformazione del territorio ed è suscettibile di autonomo utilizzo; non è pertanto qualificabile come mera pertinenza urbanistica e richiede il previo permesso di costruire.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di una piscina di dimensioni non trascurabili richiede anche l'autorizzazione paesaggistica e, per la sua incidenza irreversibile sullo stato dei luoghi, non è normalmente suscettibile di compatibilità paesaggistica.
- Il limite dimensionale del 20% previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001 non rende automaticamente pertinenziale un'opera: è necessario che l'intervento abbia anzitutto, per caratteristiche proprie, natura pertinenziale e che rispetti altresì il limite quantitativo.
- In sede cautelare, quando la qualificazione edilizia di manufatti minori dipende dall'interpretazione della disciplina urbanistica comunale applicabile, il giudice può sospendere limitatamente gli atti repressivi e disporre l'acquisizione delle Norme di Attuazione rilevanti per la decisione di merito.
- La preesistenza di un manufatto all'imposizione del vincolo paesaggistico costituisce un elemento che può rendere meritevole di approfondimento l'applicabilità della disciplina di sanatoria prevista dall'art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001.
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