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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33469/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente, connesso a un conto anticipi, nel quale i clienti deducevano l'illegittimità di clausole relative a interessi oltre soglia o comunque non pattuiti, commissione di massimo scoperto, spese e capitalizzazione trimestrale degli interessi. In primo grado era stata dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito perché il rapporto risultava ancora pendente, mentre erano state respinte le ulteriori domande di accertamento e di condanna. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione di norme su recesso e ripetizione dell'indebito, sostenendo che la notifica dell'atto di citazione avrebbe comportato il recesso dal conto e quindi la chiusura del rapporto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'intervenuta chiusura del conto per effetto del recesso; 3) violazione della disciplina bancaria e civilistica sulla validità della clausola di commissione di massimo scoperto, ritenuta invece nulla per indeterminatezza dell'oggetto e difetto di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi carenti di specificità ex art. 366 c.p.c., osservando che i ricorrenti non avevano riprodotto o localizzato in modo adeguato gli atti da cui sarebbe emersa una valida dichiarazione di recesso e che, in ogni caso, la censura sull'art. 115 e 116 c.p.c. era formulata fuori dai limiti consentiti. Il terzo motivo è stato considerato una critica di merito mascherata da violazione di legge, quindi inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha disposto nulla sulle spese perché le controparti erano rimaste intimate, ma ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha condannato i ricorrenti a versare Euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1845, comma 3, c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il recesso avrebbe chiuso il rapporto bancario; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità del motivo

  • art. 1855 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di estinzione del rapporto di conto corrente; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 2033 c.c.

    invocato per la ripetizione dell'indebito, ritenuta inammissibile in costanza di rapporto ancora aperto

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte nei motivi, senza autonoma trattazione decisoria

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è respinta perché non specificamente e correttamente allegata; la Corte non ravvisa il vizio denunciato

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non se si contesti la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o ne neghi il prudente apprezzamento nei casi previsti; non per censurare il merito della valutazione probatoria

  • art. 117 D.Lgs. n. 385/1993

    richiamato per contestare la validità delle clausole sul costo del rapporto bancario; la censura è reputata meramente fattuale e quindi inammissibile

  • art. 118 D.Lgs. n. 385/1993

    richiamato in relazione alla determinazione delle condizioni economiche del rapporto bancario; la Corte non esamina il merito della doglianza

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    invocato per sostenere la nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto; il motivo è dichiarato inammissibile perché attacca in realtà la valutazione dei fatti

  • art. 1325 n. 2 c.c.

    richiamato per il profilo della causa del contratto/clausola, ma senza accoglimento della censura

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per indeterminatezza/determinabilità dell'oggetto della clausola; la doglianza è ritenuta meramente assertiva

  • art. 1419, comma 1, c.c.

    richiamato in tema di nullità parziale, senza che la Corte ne faccia applicazione nel merito

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per contestare l'autonomia contrattuale nella pattuizione della commissione; motivo inammissibile

  • art. 2-bis D.L. n. 185/2008

    richiamato dalla parte ricorrente quale parametro di legittimità della commissione di massimo scoperto; la censura è respinta in rito

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte applica il requisito di specificità del ricorso per cassazione, ritenendo non adeguatamente riprodotti e localizzati gli atti e le deduzioni decisive

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per la proposta di definizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella proposta del consigliere delegato e nella decisione conforme

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in conseguenza della decisione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di ricorso per violazione di legge; la Corte osserva che il terzo motivo è solo una critica del merito

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; motivo dichiarato inammissibile

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei principi sulle ammissibilità delle censure motivazionali e sulla revisione del fatto in cassazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità impone di riprodurre o indicare con precisione gli atti e i passaggi decisivi su cui si fonda la censura; la mera allegazione apodittica non consente il controllo di legittimità.
  • La notifica dell'atto introduttivo del giudizio non equivale di per sé a esercizio del recesso da un rapporto bancario: occorre una dichiarazione espressa e specificamente allegata, con localizzazione dell'atto in cui essa sia stata formulata.
  • La domanda di ripetizione dell'indebito presuppone, in linea generale, l'avvenuto pagamento; se il rapporto è ancora in corso, la domanda può risultare inammissibile, restando eventualmente proponibile l'accertamento del dare-avere.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore probatorio diverso da quello consentito dalla legge; non è ammessa per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o del merito compiuta dal giudice di merito.
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Come è indicizzato

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