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Sentenza

Sentenza n. 5441/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta - Fasc. n.-OMISSIS- notificato a mani del ricorrente l'8 ottobre 2024, disponente la revoca nei confronti del ricorrente della licenza di porto d'armi; b) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali “la nota del 15 gennaio 2023, integrata in data 6 giugno 2023”, richiamata nel provvedimento sub a) e sconosciuta al ricorrente, con la quale il Comando Stazione Carabinieri di San Cipriano d'Aversa ha proposto al Prefetto l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S.; c) se e per quanto occorra, del provvedimento notificato il 10/08/2023 di avviso di partecipazione al procedimento amministrativo diretto all'emissione del provvedimento di cui all'art. 39 TULPS; d) di altri eventuali atti contenenti accertamenti e/o presunte risultanze istruttorie aliunde apprese dalla Prefettura di Caserta, non conosciuti dal ricorrente, nella misura in cui siano posti a base del prefato provvedimento di diniego; per quanto riguarda i motivi aggiunti: ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensiva: a. della nota prot. -OMISSIS-del 10 maggio 2024 della Legione Carabinieri Campania – Gruppo di Aversa; b. della nota prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2023 della Stazione dei Carabinieri di San Cipriano d’Aversa (CE); c. della nota della Stazione dei Carabinieri di San Cipriano d’Aversa del 6 giugno 2023, protocollo non comprensibile, contenente la proposta di applicazione nei confronti del ricorrente del divieto di detenzione di armi ed esplodenti; d. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, non conosciuto dalla ricorrente con riserva di proposizione, anche nei confronti di tali atti e provvedimenti, di ulteriori motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202406577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Prefetto di Caserta dell’8 ottobre 2024 di revoca della licenza di porto d’armi e divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché gli atti presupposti, comprese le segnalazioni dei Carabinieri del 15 gennaio e 6 giugno 2023 e del 10 maggio 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, il cui ultimo rinnovo risaliva all’11 settembre 2019, ha impugnato la revoca della licenza e il divieto prefettizio di detenzione di armi, adottati sulla base di una segnalazione dei Carabinieri. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che non aveva mai abusato delle armi, che era stato assolto il 6 dicembre 2023 dall’accusa di falsa testimonianza e che le frequentazioni con persone gravate da precedenti penali non fossero sufficienti, senza una valutazione complessiva della sua personalità, a giustificare la prognosi di inaffidabilità. Con motivi aggiunti ha impugnato le note dei Carabinieri del 15 gennaio 2023, 6 giugno 2023 e 10 maggio 2024, nonché gli atti presupposti e connessi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il potere di pubblica sicurezza in materia di armi abbia carattere preventivo e prognostico: non occorre dimostrare un abuso effettivo, essendo sufficiente una valutazione non inattendibile circa il rischio che l’interessato possa abusarne. Tale valutazione è sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento, carenza istruttoria o motivazionale. Nel caso concreto, i controlli svolti in più occasioni tra il 2004 e l’11 gennaio 2024 avevano documentato frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia per gravi reati; le frequentazioni potevano essere considerate sintomatiche di inaffidabilità e del rischio di uso improprio o di apprensione dell’arma da parte dei soggetti frequentati. L’assoluzione dall’accusa di falsa testimonianza non vincolava la valutazione amministrativa, che può considerare i fatti nella loro dimensione storica indipendentemente dall’esito penale. Non è stata ritenuta decisiva neppure l’erronea indicazione, in uno degli episodi, di una persona coinvolta in un’indagine dopo il suo decesso, poiché restavano plurimi contatti con soggetti gravati da precedenti. Il Prefetto aveva inoltre considerato anche episodi successivi al rinnovo del 2019. Spese a carico del ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 R.D. 773/1931

    l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza

    Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi presuppongono una condotta complessivamente affidabile, rispettosa delle norme penali, dell’ordine pubblico e della civile convivenza.

  • art. 39 R.D. 773/1931

    Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito

    Il divieto di detenzione può fondarsi su una prognosi di possibile abuso, senza prova di un abuso già verificatosi. La prognosi deve basarsi su elementi riferiti alla persona e al contesto in cui è stabilmente inserita ed è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza o carenze istruttorie e motivazionali.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi hanno funzione preventiva: non richiedono la prova di un abuso effettivo, ma una prognosi ragionevole, fondata su elementi concreti, che il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi.
  • La valutazione prefettizia sull’affidabilità deve considerare complessivamente le condizioni personali e il contesto familiare e sociale dell’interessato; le frequentazioni abituali o plurime con persone gravate da precedenti per gravi reati possono costituire elementi ostativi, anche per il rischio che l’arma venga appresa o utilizzata impropriamente da tali soggetti.
  • Nel procedimento di pubblica sicurezza relativo alle armi, l’amministrazione può valutare i fatti nella loro obiettiva dimensione storica indipendentemente dall’esito del procedimento penale eventualmente instaurato sugli stessi.
  • Il sindacato del giudice sulla prognosi amministrativa di inaffidabilità non si estende alla sostituzione della valutazione di merito dell’amministrazione e resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti e carenze dei presupposti, istruttorie o motivazionali.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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