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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21816/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che rigettava l'istanza di revisione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni quattro). Motivo unico denunciato: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse considerato la puntuale ottemperanza per oltre un anno alle prescrizioni imposte, l'interruzione delle pregresse abitudini e frequentazioni sospette, e le difficoltà impeditive allo svolgimento di attività lavorative (problemi di ubicazione della sede, vizi formali dei contratti, necessità di accompagnamento per mancanza di patente). La ricorrente contestava altresì una presunta contraddizione nell'averle autorizzato spostamenti per lavoro accompagnata da una persona che poi è stata ritenuta una frequentazione con pregiudicati

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, per cui le censure di merito sulla motivazione costituivano inammissibili critiche di fatto. La Corte ha ritenuto che non sussistessero contraddizioni nella motivazione del provvedimento impugnato e che l'uso delle informazioni di polizia (frequentazioni con pregiudicati e mancata effettiva prestazione dell'attività lavorativa) fosse legittimo ai fini del rigetto della richiesta di revoca/attenuazione della misura. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio di travisamento della prova per omissione non è rimessibile in Cassazione salvo che il travisamento abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da tradursi in una motivazione apparente o inesistente

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali e per disporre il pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata (euro 3.000) in considerazione dei profili di colpa del ricorso

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435)

    Fornisce il parametro interpretativo secondo cui l'elasticità del sindacato di legittimità sul travisamento della prova è molto limitata e che solo errori di ricostruzione così gravi da tradursi in violazione di legge rendono ammissibile il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile principalmente per violazioni di legge; le censure che attengono al merito o alla valutazione delle prove sono generalmente inammissibili
  • Se si contesta la motivazione di un provvedimento di prevenzione, è necessario dimostrare che vi sia una vera e propria violazione di norma o che i giudici di merito abbiano ignorato o ricostruito in modo macroscopicamente errato plurime circostanze decisive, altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile
  • Le informazioni di polizia circa frequentazioni con soggetti pregiudicati e l'effettiva mancata prestazione di attività lavorativa possono legittimamente concorrere a fondare la permanenza della pericolosità sociale e il rigetto di istanze di revoca/attenuazione
  • La prova dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla misura (es. effettiva attività lavorativa, cessazione di frequentazioni) deve essere chiara, documentata e idonea a contrastare le notizie di polizia; meri assunti o giustificazioni formali spesso non sono sufficienti
  • Proporre ricorso infondato in cassazione in simili procedimenti espone al rischio di condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

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