Sentenza n. 1925/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 830/2024 pubblicata il 08.11.2024 dal Tribunale Ordinario di Monza - Sez. Lav., all'esito del giudizio R.G. n. 1895/2023 (alla quale sono riunite le cause n. 2308/2024, 1635/2024, 1660/2024 R.G.), divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Monza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale ordinario di Monza che aveva ordinato l'accredito sulla Carta del docente di euro 500,00 annui per le annualità spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Monza, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto all'accredito sulla Carta del docente degli importi di euro 500,00 annui per le rispettive annualità scolastiche, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. Hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non aveva provveduto all'accredito. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Ha precisato che, ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, rileva la nozione sostanziale di titolo esecutivo quale atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, mentre la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. costituisce un requisito distinto e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non più necessario. Nel merito ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito e idonea a determinare una locupletazione, secondo i limiti concreti individuati dall'Adunanza plenaria. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare le misure conseguenti e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura non va applicata quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione debitrice ed è condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Rileva per la nozione sostanziale di titolo esecutivo quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo, inteso in senso sostanziale come provvedimento che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. costituisce requisito distinto e non più necessario dopo le modifiche della legge Cartabia.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente la natura e la misura dell'obbligazione e le condizioni del debitore pubblico, essa risulti manifestamente iniqua o determini una locupletazione eccessiva o una sanzione sproporzionatamente afflittiva.
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