Cassazione Civile, Sentenza n. 14318/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa al riconoscimento di una società di fatto costituita il 31/07/1997 e sciolta nel 2005. La Malieno aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento di utili e la liquidazione della quota pari al 50% a favore suo (importi indicati in sentenza: € 122.485,63 per utili non conseguiti e € 101.295,19 per quota di liquidazione). La Re ha impugnato la sentenza di appello con sei motivi: omissione di pronuncia su alcune domande (somme versate dai genitori della ricorrente e loro restituzione), eccezione di prescrizione non sollevata in primo grado, contestazione della quantificazione degli utili, contestazione della qualificazione di somme periodiche come anticipazioni sugli utili invece che come compensi o retribuzioni, e doglianze sull'interpretazione del contratto sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato (la pronuncia sulla quantificazione degli utili implica l'esclusione di altre eccezioni relative alla determinazione della somma), il secondo motivo inammissibile per la preclusione ex art. 348-ter c.p.c. (doppia conforme tra primo e secondo grado), e gli altri motivi inammissibili in quanto chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di giudizio in favore della Malieno, liquidate in complessivi € 6.200,00 (oltre spese forfettarie 15% e accessori), e rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocata in relazione alla nullità per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la pronuncia sulla quantificazione complessiva degli utili implicasse l'esclusione di ulteriori eccezioni sulla determinazione della somma, superando la censura di omissione.
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4
Articolo richiamato per denunciare la nullità per omessa pronuncia; la Corte lo ha esaminato con l'esito che non vi è omessa pronuncia quando la decisione sulla somma lascia implicitamente disattese le deduzioni alternative.
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5
Richiamato per lamentare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile ove si tratti di fatti già valutati concordemente da primo e secondo grado o di questioni di merito soggette a rivalutazione probatoria non permessa in cassazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione al travisamento della prova e onere della prova; la Corte ha escluso che potesse provvedersi a una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità, confermando la legittimità delle valutazioni di merito.
art. 2263 c.c.
Norma civile richiamata in ordine alla quantificazione degli utili; la Corte ha considerato le doglianze come richieste di rivalutazione dei fatti e della prova, non ammissibili in cassazione.
artt. 2303, 1241 e 2262 c.c.
Norme invocate per la qualificazione delle somme percepite (anticipazioni su utili vs compensi/retribuzioni); la Corte ha ritenuto che la questione fosse di fatto e di valutazione probatoria rimessa ai giudici di merito, non suscettibile di correzione in sede di legittimità.
artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371 e 1372 c.c.
Norme in tema di interpretazione del contratto richiamate dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione contrattuale fosse stata adeguatamente motivata dai giudici di merito e che le relative censure impugnassero valutazioni di fatto non riesaminabili in cassazione.
art. 348-ter cod. proc. civ. comma 5
Applicata per escludere la 'doppia conforme' solo quando primo e secondo grado coincidano nelle ragioni di fatto e diritto; la Corte ha ritenuto operante la preclusione per la doglianza sulla quantificazione degli utili, dichiarandola inammissibile.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Collegato al precedente comma per la quantificazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato, richiamato dalla Corte nella statuizione finale.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Precedente di legittimità richiamato quale criterio interpretativo sull'applicazione delle regole sul contributo unificato; la Corte lo cita per supportare l'atto di segnalare l'ulteriore versamento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del compendio probatorio: questioni di fatto (quantificazione degli utili, qualificazione di somme, restituzioni) decise con motivazione dai giudici di merito non sono riesaminabili in cassazione se non sussistono vizi di diritto.
- La mancata eccezione di prescrizione in primo grado può comportare l'inammissibilità della censura in sede di appello/cassazione; le questioni che incidono sul merito del diritto vanno tempestivamente sollevate.
- La censura per omessa pronuncia è inefficace quando la pronuncia sul punto decisivo (es. quantificazione complessiva) implichi l'esclusione delle deduzioni alternative: un giudizio esplicito o implicito sui punti necessari può estinguere il vizio di omissione.
- La preclusione ex art. 348-ter c.p.c. (cd. 'doppia conforme') impedisce il riesame in cassazione delle medesime conclusioni di fatto quando primo e secondo grado si siano conformati nelle stesse ragioni; la differenza di motivazione fra i gradi è condizione per superare la preclusione.
- Le doglianze in tema di interpretazione contrattuale e qualificazione giuridica di pagamenti devono essere formulate come vizi di diritto ben circostanziati; lamentele che si riducono a diversa valutazione dei fatti saranno dichiarate inammissibili.
- In caso di soccombenza in Cassazione possono essere disposte condanne alle spese di legittimità e l'eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002, ove ricorrano i presupposti.
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