Cassazione Penale, Ordinanza n. 31985/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità, in concorso con altri ai sensi dell'art. 110 c.p., per il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria aggravato ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p. La vicenda riguardava un sinistro denunciato come reale, ma ritenuto fittizio dai giudici di merito sulla base degli elementi indicati nella sentenza, tra cui la non genuinità dei certificati medici, le dichiarazioni delle persone coinvolte e la documentazione acquisita. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la conferma della responsabilità, riproponendo doglianze già dedotte in appello e da quel giudice puntualmente disattese, prospettando una diversa lettura del merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e omessa motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito perché reiterativo e diretto a ottenere una rivalutazione del merito, non ammissibile in sede di legittimità, e il secondo manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato, sia pure sinteticamente, il diniego del beneficio richiamando i precedenti penali del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo sulla responsabilità riproponeva questioni già esaminate e risolte in appello e mirava a una non consentita rivalutazione del fatto, mentre la motivazione di merito risultava priva di vizi logici. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla sospensione condizionale, avendo la Corte d'appello escluso il beneficio in ragione dei precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale fondamento del concorso di persone nel reato contestato.
art. 642, comma 2, c.p.
Richiamato per il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria nella forma aggravata contestata all'imputato.
sospensione condizionale della pena
Il beneficio è stato negato dalla Corte d'appello in ragione dei precedenti penali del ricorrente; la Cassazione ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la motivazione sintetica sul punto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e mirando soltanto a ottenere una diversa rivalutazione del merito.
- La rivalutazione alternativa degli elementi di fatto e delle prove non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione della decisione di merito ricostruisca il fatto con argomentazioni logicamente coerenti e prive di vizi rilevabili in cassazione.
- È manifestamente infondato il motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena quando la sentenza impugnata esponga, anche sinteticamente, la ragione del diniego individuandola nei precedenti penali dell'imputato.
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