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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38148/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è proposto esclusivamente avverso gli effetti civili della sentenza di appello. L'imputato articola sette motivi: (1) vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa Massignani, ritenuta apoditticamente nonostante presunte contraddizioni con l'istruttoria; (2-4) errori nella ricostruzione della dinamica della caduta e nell'illogica svalutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa (Broccardo e Zaffonato) che avvalorerebbero la tesi dell'accidentalità; (5) censura sulla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) delle lesioni; (6) omessa confutazione da parte della Corte d'appello dei rilievi d'appello sull'attendibilità e rilevanza dei testi d'accusa; (7) contestazione della concessione di una provvisionale in assenza della prova del danno morale (motivo poi rinunziato dall'imputato). In sostanza il ricorrente denuncia un deficit motivazionale nella valutazione delle prove dichiarative e chiede che venga disattesa la statuizione civile.

La decisione

Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto. Precisamente: il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per rinunzia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Quanto agli altri motivi, la Corte di legittimità ha ritenuto fondato il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle prove dichiarative: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la preferenza accordata alla versione della persona offesa rispetto alle dichiarazioni dei testi a discarico, limitandosi a spiegazioni generiche e riproponendo formule liquidatorie del primo grado. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, demandandogli anche la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La norma è stata applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla provvisionale poiché il ricorrente ha rinunciato a censurarlo; in base a tale disposizione la rinunzia rende inammissibile il relativo motivo in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove, ma può annullare la decisione per vizio della motivazione quando il giudice di merito non affronta e non confuta specifici e concreti rilievi difensivi relativi all'attendibilità delle dichiarazioni.
  • Quando la difesa indica contraddizioni o conflitti tra dichiarazioni, il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare specificamente il motivo per cui preferisce una versione rispetto a un'altra; spiegazioni generiche sulla differente percezione soggettiva non sono sufficienti.
  • La rinunzia espressa a un motivo processuale determina l'inammissibilità di quel motivo in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; chi rinuncia priva il giudice di legittimità della possibilità di esaminare quella censura.
  • Se la motivazione è carente riguardo alla valutazione di prove dichiarative decisive per la statuizione civile, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice competente in grado d'appello.
  • In contestazioni riguardanti la responsabilità civile emergente da un procedimento penale, è essenziale che il giudice motivi separatamente la valutazione della prova testimoniale e la coerenza di ciascuna dichiarazione con il resto del compendio probatorio.

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