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Sentenza

Sentenza n. 9290/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Capitolina n. 522 del 18.12.2024, pubblicata il 30.12.2024, con cui si è deliberata la “determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale componente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della legge n. 160/2019, per l'anno 2025”.

Giustizia amministrativa202504408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Capitolina n. 522 del 18 dicembre 2024, recante la determinazione per il 2025 delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con applicazione di coefficienti OMI

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la deliberazione tariffaria lamentando, con un unico articolato motivo, la violazione del principio di legalità, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, omessa ponderazione degli interessi, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di pubblico interesse, violazione dell'affidamento ed eccesso di potere. In particolare, hanno contestato l'uso dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare per la determinazione del canone, sostenendo che tale criterio non avrebbe una base normativa e non sarebbe idoneo a rappresentare il valore economico dell'occupazione temporanea del suolo pubblico. Hanno inoltre dedotto che gli aumenti tariffari sarebbero stati eccessivi, sproporzionati e privi di adeguata giustificazione rispetto ai costi reali della gestione del suolo pubblico, all'effettivo utilizzo delle aree e al vantaggio economico conseguito dagli operatori. È stato altresì denunciato che la deliberazione non avrebbe chiarito adeguatamente i criteri di calcolo né previsto le riduzioni e le esenzioni applicabili. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto, sostenendo che la deliberazione avrebbe richiesto atti applicativi, e ne ha chiesto comunque il rigetto.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la deliberazione della Giunta Capitolina n. 61 del 27 febbraio 2026 ha sostituito quella impugnata, ridefinendo le tariffe per il 2026 e facendo cessare gli effetti della disciplina precedente. Tuttavia, richiamando l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 15 luglio 2025, il TAR ha esaminato anche il merito. È stata respinta l'eccezione di inammissibilità: pur trattandosi di un atto generale, la delibera tariffaria era immediatamente lesiva per i soggetti già titolari di concessioni e già obbligati al pagamento del canone, poiché gli atti successivi di liquidazione o riscossione avrebbero avuto contenuto meramente esecutivo. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha affermato che la disciplina legislativa del Canone Unico Patrimoniale consente ai Comuni di determinare le tariffe nell'esercizio della potestà regolamentare e dell'autonomia finanziaria, senza un tetto massimo legislativo analogo a quello previsto per le entrate tributarie. L'impiego dei coefficienti OMI è stato ritenuto coerente con l'art. 1, comma 824, della legge n. 160/2019, che consente di considerare, tra gli elementi tariffari, la zona occupata, e adeguatamente giustificato dalla necessità di aggiornare una classificazione viaria comunale ormai risalente. I valori OMI sono stati ritenuti attendibili e neutrali in quanto elaborati dall'Agenzia delle Entrate secondo metodologie di zonizzazione e rilevazione del mercato immobiliare. Sono state quindi respinte le censure di carenza motivazionale, sproporzione e irragionevolezza. Il TAR ha inoltre rilevato che la natura tributaria del CUP, affermata dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite della Cassazione, non esclude la legittimità della regolamentazione comunale e della determinazione tariffaria. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 816-847, l. 160/2019

    Il legislatore ha previsto l'istituzione e la disciplina generale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

    La disciplina del CUP consente ai Comuni di regolare il canone e di determinare le relative tariffe, perseguendo il mantenimento del gettito precedente e consentendone anche la variazione.

  • art. 1, comma 824, l. 160/2019

    Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

    La previsione legittima l'individuazione della zona occupata quale parametro tariffario e consente l'utilizzo dei valori OMI per articolare il territorio in zone omogenee.

  • art. 1, comma 817, l. 160/2019

    Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

    La disposizione attribuisce agli enti locali la facoltà di variare il gettito mediante la modifica delle tariffe, senza prevedere un tetto massimo legislativo specifico.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 446/1997

    Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

    La norma costituisce la base del potere regolamentare comunale sulle entrate; i limiti relativi a fattispecie imponibile, soggetti passivi e aliquota massima riguardano i tributi, mentre il CUP, secondo la decisione, resta regolabile dal Comune anche quanto alla quantificazione tariffaria.

  • art. 7 d.lgs. 267/2000

    Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'esercizio delle funzioni.

    La disposizione conferma la potestà regolamentare comunale nelle materie di competenza dell'ente.

  • art. 149, comma 3, d.lgs. 267/2000

    La legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

    La norma riconosce l'autonomia impositiva locale, da esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 64, comma 3, d.lgs. 300/1999

    Il riferimento all'Agenzia delle Entrate è valorizzato per ritenere attendibili e neutrali i dati OMI utilizzati nella costruzione dei coefficienti territoriali.

  • art. 13, comma 15-ter, d.l. 201/2011

    I regolamenti concernenti i tributi comunali (...) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione.

    La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di efficacia degli atti regolamentari concernenti entrate qualificate come tributarie.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice dichiara (...) il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La sostituzione dell'atto impugnato con una nuova deliberazione, che modifica la disciplina e fa cessare gli effetti dell'atto originario, determina la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    Sono richiamati per il termine di impugnazione degli atti generali immediatamente lesivi, decorrente dalla pubblicazione.

  • artt. 23, 53 e 119 Cost.

    Le disposizioni sono richiamate quali fondamento dei principi di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte, capacità contributiva e autonomia finanziaria degli enti locali.

  • art. 117, comma 6, Cost.

    La norma è interpretata nel senso che la potestà regolamentare comunale gode di un ambito costituzionalmente protetto nelle materie di competenza dell'ente.

  • art. 118, commi 1 e 2, Cost.

    La titolarità delle funzioni amministrative comunali costituisce uno dei fondamenti costituzionali della potestà regolamentare locale.

  • art. 3, comma 1, Cost.

    È richiamato quale fondamento del principio di ragionevolezza e coerenza dell'esercizio della discrezionalità pubblica.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sostituzione della deliberazione impugnata.

Massime di principio

  • Quando una deliberazione generale determina direttamente le tariffe applicabili a una categoria di soggetti già titolari di concessioni e già obbligati al pagamento del canone, essa è immediatamente lesiva e può essere impugnata autonomamente entro il termine decorrente dalla pubblicazione; gli atti successivi di liquidazione o riscossione hanno, in tale situazione, contenuto meramente esecutivo.
  • La sostituzione, nelle more del giudizio, dell'atto tariffario impugnato con una nuova deliberazione che ridefinisce la disciplina e presenta tariffe differenti fa cessare gli effetti dell'atto originario e determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
  • L'art. 1, comma 824, della legge n. 160/2019 consente di determinare il Canone Unico Patrimoniale anche in relazione alla zona del territorio comunale occupata; pertanto, è legittimo utilizzare dati OMI per articolare il territorio in zone omogenee e costruire coefficienti territoriali, purché il criterio sia adeguatamente motivato e applicato secondo parametri verificabili.
  • La potestà regolamentare comunale in materia di entrate, fondata sull'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e sulle norme costituzionali sull'autonomia locale, consente di modificare le tariffe del CUP e anche di variare il gettito, non essendo previsto dalla legge n. 160/2019 uno specifico tetto massimo tariffario analogo a quello previsto per i tributi.
  • La qualificazione del CUP come entrata di natura tributaria non esclude, di per sé, la competenza comunale a disciplinarne le modalità tariffarie, ma impone il rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza e capacità contributiva e delle regole legislative sull'efficacia degli atti concernenti i tributi comunali.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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