Cassazione Civile, Ordinanza n. 25773/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo a investimenti e attività finanziarie detenute all'estero, in relazione a redditi ritenuti sottratti a tassazione e a violazioni degli obblighi dichiarativi. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva ritenuto applicabile, anche a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma, il raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 78/2009. Con l'unico motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dell'affermazione di retroattività di tali commi, sostenendosi che essi non potessero operare per annualità precedenti al 1° luglio 2009, specie in assenza di applicazione della presunzione legale di evasione di cui al comma 2. L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo la conferma della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha efficacia retroattiva perché ha natura sostanziale; al contrario, i commi 2-bis e 2-ter, che disciplinano il raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti e per la contestazione/irrogazione delle sanzioni, hanno natura procedimentale e si applicano secondo il principio tempus regit actum anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, quando siano in rilievo redditi esportati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione del comma 2. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12 d.l. 78/2009
Il comma 2 introduce una presunzione sostanziale di evasione per attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; i commi 2-bis e 2-ter prevedono il raddoppio dei termini di accertamento e sanzionatori e hanno natura procedimentale, quindi si applicano anche per annualità precedenti alla loro entrata in vigore.
art. 43 d.P.R. 600/1973
I termini di decadenza per l'accertamento sono raddoppiati nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009.
art. 57 d.P.R. 633/1972
I termini di decadenza per l'accertamento IVA sono raddoppiati nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009.
art. 20 d.lgs. 472/1997
I termini di decadenza e prescrizione per la contestazione o irrogazione delle sanzioni sono raddoppiati per le violazioni indicate dal comma 2-ter.
art. 4 d.l. 167/1990
Le violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi alle attività finanziarie estere rilevano ai fini dell'applicazione del raddoppio dei termini sanzionatori.
art. 1 d.lgs. 471/1997
Le sanzioni previste per le violazioni fiscali sono raddoppiate nei casi contemplati dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009.
art. 3 Cost.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale per escludere un'interpretazione retroattiva della presunzione sostanziale che inciderebbe irragionevolmente sulla posizione del contribuente.
art. 24 Cost.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale per escludere un'interpretazione retroattiva della presunzione sostanziale che pregiudicherebbe il diritto di difesa del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La presunzione legale di evasione relativa ad attività finanziarie detenute all'estero, quando incide sul contenuto sostanziale dell'accertamento, non si applica retroattivamente.
- Le disposizioni che raddoppiano i termini di accertamento o di irrogazione delle sanzioni, se qualificabili come norme procedimentali, si applicano secondo il principio tempus regit actum anche a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per attività estere in Paesi a fiscalità privilegiata può operare anche indipendentemente dall'applicabilità della presunzione sostanziale di evasione prevista dalla stessa disciplina.
- In sede di legittimità, il ricorso è infondato quando censura la retroattività di norme procedimentali già qualificate dalla giurisprudenza come applicabili alle annualità pregresse.
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