Ordinanza n. 897/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell’ordine di demolizione D.D. n. 234/A/2024 del Comune di Napoli, notificato in data 17.10.2024 ai sensi dell’art. 33 DPR 380/2001 relativamente a presunte opere abusive site in Napoli al Vico Paradisiello 31; b) dell’informativa di servizio n. 55099/PG/2023/692776 del 30.8.2023 (sopralluogo del 28.8.2023 dell’UOTE del Servizio Autonomo Polizia Locale; c) di tutti i documenti concernenti gli accertamenti e le contestazioni eseguite dalla PA; d) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento (non conosciuta); e) della documentazione, posta a fondamento dell’istruttoria; f) d’ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.05.2025: a) della Disposizione Dirigenziale n. 222 del 05 marzo 2025 - Diniego AC_3101/2024 dell’11.3.2025 del Comune di Napoli – Area Urbanistica – Servizio Sportello Unico Edilizia, notificato in data 24.3.2025, con cui è stata denegata l’istanza di accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella ricostruzione di parte delle murature e solai precedentemente crollati/demoliti di un vano adibito a veranda, eseguito presso l'immobile sito in vico Paradisiello n. 31, individuato al catasto fabbricati alla sezione SCA, foglio 24, particella 179, subalterno 103. (pratica edilizia n. 3101/2024) presentata dalla sig. ra Olena Ierakhtina; b) della nota prot. PG/2025/303152 dell’1.4.2025 con cui è stato comunicato l’intervenuto diniego della sanatoria; c) di tutte le comunicazioni del suddetto diniego; d) della comunicazione dei motivi ostativi prot. 78418 del 27.1.2025; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.06.2025: dei seguenti provvedimenti: 1) della Disposizione Dirigenziale n. 506 del 21 maggio 2025 con cui il Comune di Napoli - AREA URBANISTICA - Servizio Sportello Unico Edilizia ha dichiarato l’inefficacia della CILA n. 10030/2022; 2) della comunicazione di avvio del procedimento prot. PG/2025/211112 del 06 marzo 2025; 3) della proposta di provvedimento del 14 maggio 2025; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l’annullamento, giusta il primo ricorso ex art. 116 cpv. c.p.a., depositato in giudizio da parte ricorrente in data 24.01.2025: del provvedimento, prot. 1106004 del 20.12.2024, del Comune di Napoli – Polizia Municipale Napoli – trasmesso in data 17.01.2025 – e del provvedimento prot. 1091919 del 17.12.2024 del Comune di Napoli – Settore Antiabusivismo – trasmesso in data 21.01.2025, con cui è stata parzialmente rigettata l’istanza di accesso agli atti del 26.11.2024, acquisita al prot. PG/2024/1046049 del 3.12.2024; del silenzio – rigetto, ove formatosi sulla predetta istanza di accesso della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di accesso della ricorrente e per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, C.P.A. e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’ente intimato; nonché per l’annullamento, giusta il secondo ricorso ex art. 116 cpv. c.p.a., depositato in giudizio da parte ricorrente in data 7.03.2025: della nota prot. 140447 del 13.02.2025 del Comune di Napoli – Area Urbanistica – Servizio Sportello Unico Edilizia, nonché della nota prot. 87826 del 29.01.2025 del Comune di Napoli – Area Urbanistica – Servizio Sportello Unico Edilizia, mediante i quali è stata sostanzialmente rigettata l’istanza di accesso del 26.11.2024, acquisita al prot. PG/2024/1046049 del 3.12.2024, del silenzio – rigetto, ove formatosi sulla predetta istanza di accesso della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di accesso della ricorrente e per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, C.P.A. e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’ente intimato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione di opere ritenute abusive, diniego di accertamento di conformità, declaratoria di inefficacia della CILA e provvedimenti di parziale diniego dell’accesso agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, relativo a una tettoia, a un manufatto in muratura, a un ampliamento al primo piano e a opere sul lastrico di copertura. Ha dedotto, tra l’altro, l’incompetenza del dirigente firmatario, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’omessa considerazione della CILA del 2022 e dello stato preesistente dell’immobile, l’erronea qualificazione degli interventi come subordinati a permesso di costruire anziché a SCIA o CILA, l’applicazione del regime demolitorio invece della sanzione pecuniaria, l’omesso accertamento della responsabilità degli abusi, la violazione delle garanzie partecipative, dei principi di proporzionalità e affidamento e delle procedure previste per gli immobili ricadenti in zona omogenea A o sottoposti a vincoli. Ha inoltre impugnato il diniego di accertamento di conformità, deducendo l’illegittimità della motivazione, l’omessa valutazione distinta delle opere, la formazione del silenzio-assenso, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la declaratoria di inefficacia della CILA, contestando la sussistenza di dichiarazioni false, la comunicazione del provvedimento al solo tecnico, la violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990, l’omessa partecipazione procedimentale, l’uso di un potere sanzionatorio non corretto e il difetto di istruttoria. Sono stati altresì proposti due ricorsi ex art. 116 c.p.a. contro il parziale diniego di accesso agli atti e il silenzio-rigetto. Il Comune ha sostenuto l’infondatezza o l’improcedibilità delle censure e ha rappresentato l’incertezza circa le preesistenze edilizie e l’intervenuta inefficacia della CILA.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle impugnazioni. Ha ritenuto necessaria, ai fini della decisione, una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a., considerata la rilevanza e la complessità del contrasto sulla consistenza delle preesistenze edilizie e sulla natura delle opere realizzate. Il verificatore dovrà accertare l’entità e le caratteristiche del manufatto preesistente, la natura, consistenza ed epoca delle opere eseguite dalla ricorrente, nonché il titolo edilizio eventualmente necessario per la loro realizzazione e le possibili forme di legittimazione postuma, compreso l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. La verificazione dovrà svolgersi nel contraddittorio delle parti, con possibilità di nomina di tecnici di parte, e dovrà concludersi entro 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dal perfezionamento della delega. L’incarico è stato affidato al Direttore dell’Ufficio del Genio Civile di Napoli o a un funzionario delegato. È stato disposto un acconto di euro 1.000, posto provvisoriamente a carico della ricorrente, con riserva sulla ripartizione definitiva. La trattazione del merito è stata rinviata alla seconda udienza pubblica del gennaio 2027. L’ordinanza cautelare precedente aveva sospeso il ripristino degli effetti demolitori nelle more della decisione, ma il presente provvedimento è istruttorio e non decide definitivamente le domande di annullamento o di accesso.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando l’accertamento tecnico dei fatti è necessario ai fini della decisione; nella specie è stato utilizzato per ricostruire le preesistenze edilizie, qualificare le opere e verificare i titoli edilizi necessari o le possibili sanatorie.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale disciplina dell’accertamento di conformità e delle possibili forme di legittimazione postuma delle opere edilizie.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione impugnato, la cui legittimità resta da valutare nel merito.
art. 19 l. 241/1990
Richiamato nelle censure relative ai poteri amministrativi sulla CILA e alla declaratoria di inefficacia adottata dal Comune.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’intervento tardivo in autotutela sulla CILA; la questione non è stata definita con l’ordinanza istruttoria.
art. 116 c.p.a.
Costituisce la base dei giudizi instaurati contro i dinieghi e il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso; l’ordinanza si limita a proseguire la trattazione complessiva senza definirne il merito.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende da un contrasto tecnico rilevante sulla consistenza delle preesistenze edilizie, sulla natura delle opere e sulla loro epoca di realizzazione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di decidere le impugnazioni.
- La verificazione in materia edilizia può avere ad oggetto non solo la ricostruzione dello stato dei luoghi, ma anche la qualificazione tecnica degli interventi, l’individuazione del titolo edilizio necessario e la valutazione delle eventuali forme di legittimazione postuma previste dall’ordinamento.
- Quando l’accertamento tecnico è disposto, le operazioni devono svolgersi nel contraddittorio delle parti, previo avviso, con facoltà per queste ultime di nominare tecnici di parte e di assistere agli accessi sui luoghi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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