Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1234/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di decadenza dalla concessione di commercio su area pubblica n. 186 dell'8/5/2001, relativo al posteggio n. 3 del Raggruppamento Stazione ubicato in P.zza Stazione a Firenze (prot. 393961/2025 rif. 459/2022/CAP), adottato dal Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, notificato il 22.10.2025; - del provvedimento di decadenza dalla concessione di commercio su area pubblica n. 248 del 9/5/2007, relativo al posteggio n. 4 del Raggruppamento Stazione ubicato in P.zza Stazione a Firenze (prot. 394047/2025 rif. 435/2024/Cap), adottato dal Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, notificato il 22.10.2025; - del presupposto "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 55 del 29.12.2020, ss.mm.ii., sulla base del quale sono stati assunti i due provvedimenti di decadenza impugnati e, segnatamente, in parte qua, all'articolo 7, comma 10, e all'articolo 43, comma 4, e art. 6 comma 2; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi i verbali della Polizia Municipale n. 43555 e n. 43506 (quanto al posteggio GV3) e n. 43507 e n. 43508 (quanto al posteggio GV4) del 27.6.2025 e dei verbali della Polizia Municipale n. 43543 e n. 43544 (quanto al posteggio GV3) e n. 43545 e n. 43546 (quanto al posteggio GV4) del 14.7.2025.

Giustizia amministrativa202503321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti di decadenza dalle concessioni di suolo pubblico relative a due posteggi per il commercio su area pubblica in area UNESCO, nonché le disposizioni regolamentari e i verbali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decadenza dalle concessioni relative a due posteggi ubicati in Piazza Stazione a Firenze, sostenendo anzitutto che la legge regionale sul commercio non consentisse al Comune di prevedere la decadenza dalla concessione di suolo pubblico per la violazione delle disposizioni poste a tutela del decoro, della valenza storica e della fruibilità dell’area UNESCO. Ha poi dedotto che la violazione dell’art. 6, comma 2, del regolamento comunale, concernente il divieto di mantenere veicoli, strutture o attrezzature di vendita oltre gli orari di allestimento e disallestimento, non riguardasse la fruibilità dei luoghi e non integrasse i presupposti della decadenza previsti dagli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del regolamento. La ricorrente ha inoltre contestato la reiterazione della medesima violazione, rilevando che i precedenti provvedimenti di sospensione richiamavano l’art. 6, comma 8, e non il comma 2. Ha sostenuto che, dopo le ore 20.30, non fosse in corso attività di vendita e che la permanenza dei banchi fosse dipesa da un guasto al motore del banco trainante, che avrebbe impedito la loro rimozione per due giorni. Ha censurato anche il fatto che il Comune le avesse consentito di riprendere l’attività dopo la sospensione, salvo dichiarare la decadenza quasi tre mesi dopo, deducendo violazione dei principi di leale collaborazione, buona fede, correttezza e ragionevolezza, nonché l’omessa ponderazione dell’interesse pubblico e dell’interesse della concessionaria. Infine, ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la controversia riguardava esclusivamente la decadenza dalle concessioni di suolo pubblico e non la decadenza dal titolo abilitativo commerciale. La legge regionale n. 62/2018 disciplina le sanzioni relative all’attività commerciale e al titolo abilitativo, ma non disciplina la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che il Comune può disporre nell’esercizio del generale potere di verificare la permanenza delle condizioni alle quali l’occupazione è stata consentita. Gli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del regolamento comunale sono stati quindi ritenuti compatibili con la disciplina regionale. Il Collegio ha ritenuto legittima l’applicazione dell’art. 7, comma 10, poiché i posteggi si trovavano in area UNESCO e la disposizione dell’art. 6, comma 2, sul divieto di mantenere i banchi oltre l’orario consentito tutela non solo la fruibilità, ma anche il decoro e la valenza storica dell’area, profili tra loro connessi. La violazione consisteva nella permanenza dei banchi nel posteggio oltre le ore 20.30, indipendentemente dal fatto che fosse ancora in corso l’attività di vendita. Il richiamo all’art. 6, comma 8, contenuto nei precedenti provvedimenti di sospensione è stato qualificato come mero refuso, poiché il contenuto degli atti dimostrava che era stata contestata la mancata rimozione dei banchi al termine dell’orario di vendita; sussisteva pertanto la reiterazione della medesima violazione. È stata respinta anche la giustificazione del guasto al motore, poiché non risultava comunicata tempestivamente alla Polizia Municipale o al Comune e la ricorrente avrebbe dovuto segnalare l’impossibilità di rimuovere i banchi. Le censure relative alla ripresa dell’attività, alla mancata ponderazione dell’interesse pubblico e all’omessa comunicazione di avvio sono state respinte perché i provvedimenti avevano carattere sostanzialmente vincolato, in ragione del chiaro disposto regolamentare. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Firenze

    Salvo specifiche deroghe per attività commerciali di generi alimentari, il mantenimento nel posteggio di veicoli/strutture/attrezzature di vendita negli spazi concessionati non è consentito al di fuori degli orari di inizio allestimento e di fine disallestimento

    La disposizione impone la rimozione dei banchi al termine dell’orario previsto e tutela l’ordinata gestione degli spazi pubblici, il decoro, la valenza storica e la fruibilità delle aree UNESCO.

  • art. 7, comma 10, del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Firenze

    Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento [...] ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata

    Legittima la decadenza dalla concessione di suolo pubblico per reiterate violazioni, in area UNESCO, di disposizioni poste a tutela del decoro, della valenza storica e della fruibilità dei luoghi.

  • art. 43, comma 4, del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Firenze

    Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico

    Costituisce base regolamentare per la decadenza dalla concessione di suolo pubblico in caso di reiterazione della violazione, secondo la disciplina comunale.

  • art. 116, commi 3 e 5, L.R. Toscana n. 62/2018

    Il comma 3, lett. d), riguarda le sanzioni pecuniarie per la violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune; il comma 5 consente, per violazioni di particolare gravità, la sospensione dell’attività da dieci a venti giorni. La disciplina regionale non regola invece la decadenza dalla concessione di suolo pubblico.

  • art. 43, comma 5, L.R. Toscana n. 62/2018

    Attribuisce al Comune il potere regolamentare esercitato mediante le disposizioni comunali sulle violazioni e sulle relative conseguenze.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e leale collaborazione; la censura è stata respinta perché i provvedimenti impugnati sono stati ritenuti sostanzialmente vincolati.

Massime di principio

  • La decadenza dalla concessione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio non coincide con la decadenza dal titolo abilitativo commerciale: la disciplina regionale del commercio può regolare sanzioni, sospensione e decadenza del titolo abilitativo senza escludere il potere comunale di disciplinare e verificare le condizioni di uso del suolo pubblico concesso.
  • In assenza di una specifica disciplina regionale della decadenza dalla concessione di suolo pubblico, il Comune può prevederla regolamentarmente quale conseguenza della reiterata violazione delle condizioni di occupazione, esercitando il generale potere di autotutela e di verifica della permanenza dell’interesse pubblico sotteso alla concessione.
  • In un’area UNESCO, le prescrizioni che impongono la rimozione dei banchi e delle strutture di vendita oltre l’orario autorizzato possono essere considerate funzionali non solo alla fruibilità dei luoghi, ma anche alla tutela del decoro e della valenza storica dell’area; la loro reiterata violazione può quindi integrare il presupposto della decadenza regolamentare dalla concessione.
  • Ai fini della reiterazione della violazione rileva la sostanza della condotta accertata e non un mero errore materiale nel richiamo della disposizione regolamentare, quando il contenuto complessivo dei precedenti provvedimenti consenta di individuare con chiarezza la prescrizione effettivamente contestata.
  • Il divieto di mantenere strutture di vendita nel posteggio oltre l’orario consentito può essere violato anche quando non sia in corso l’attività di vendita, essendo sufficiente la mancata rimozione dei banchi dagli spazi concessionati.
  • Quando la decadenza dalla concessione costituisce conseguenza sostanzialmente vincolata della reiterata violazione di prescrizioni regolamentari chiare, non sono fondate le censure riferite alla mancata ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico o all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, salvo che siano dedotti specifici margini di valutazione non esercitati.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaOccupazione di suolo pubblicoAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.