Ordinanza n. 3251/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 200/2024 emessa in data 18 marzo 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: precedente nomina del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Busto Arsizio
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Busto Arsizio. Con precedente sentenza n. 1734 del 16 aprile 2026, il TAR aveva accolto il ricorso e nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ovvero un dirigente o funzionario delegato. Il soggetto nominato ha successivamente depositato una nota dichiarando di non avere competenza in materia e chiedendo di essere sostituito. La questione decisa dall’ordinanza riguarda quindi la sostituzione del commissario ad acta originariamente nominato.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta del commissario ad acta e lo ha sostituito con il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il nuovo commissario dovrà intervenire alle condizioni e nei termini già stabiliti dalla sentenza del TAR Lombardia n. 1734 del 16 aprile 2026. L’ordinanza non ridefinisce il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza civile né decide nuovamente il merito dell’ottemperanza; si limita a modificare il soggetto incaricato dell’eventuale esecuzione sostitutiva, in ragione dell’accertata incompetenza del commissario originario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora il commissario ad acta nominato dal giudice dichiari motivatamente di non avere competenza nella materia oggetto dell’esecuzione, il giudice può sostituirlo con altro organo o funzionario individuato come competente, mantenendo ferme le condizioni e i termini già stabiliti nel provvedimento di ottemperanza.
- La sostituzione del commissario ad acta costituisce una misura organizzativa e attuativa del giudizio di ottemperanza e non comporta, di per sé, una nuova decisione sul merito degli obblighi amministrativi derivanti dal giudicato.
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