Cassazione Penale, Sentenza n. 18960/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo, finalizzato anche alla confisca, della somma di euro 8.110,00 rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato. Due motivi: 1) violazione di legge (art. 606 lett. b) e d) cod. proc. pen.) per mancata sussistenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca e per assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato contestato (art. 603-bis c.p. per sfruttamento di manodopera straniera); la difesa ha sostenuto l'origine lecita del denaro (lavoro ultratrentennale, provvigioni pregresse, pensione, stile di vita modesto, conto corrente disponibile) e la scarsa entità dei profitti contestati; 2) violazione degli artt. 321 e 130 c.p.p. per una difformità anagrafica (errata indicazione della data di nascita nel decreto di sequestro emesso dal GIP).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora: dagli atti risultava che Micoli operava presso l'associazione "Felicemente" curando l'incasso delle somme in contanti pagate dalle famiglie per le badanti reclutate; il denaro (suddiviso in banconote) è stato rinvenuto nascosto nel comodino e risultava sproporzionato rispetto ai redditi attuali (pensione di circa €1.400/mese) e allo stile di vita dichiarato; inoltre le indagini documentali hanno evidenziato un giro d'affari rilevante. Il Tribunale ha ritenuto dunque fondati il nesso di pertinenzialità e il rischio di dispersione/occultamento delle somme, anche in vista di una confisca allargata. La censura sull'errata indicazione della data di nascita è stata ritenuta manifestamente infondata e priva di pregiudizio difensivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
«Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».
Specifica i soggetti legittimati al ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame e delimita la fattispecie di "violazione di legge" come motivo ammissibile in Cassazione.
Norma incriminatrice applicata: sfruttamento del lavoro, qui contestata per il reclutamento e la destinazione di cittadine georgiane a lavoro in condizioni di sfruttamento; il profitto del reato è stato ritenuto riconducibile alla somma sequestrata.
artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel contesto del sequestro e del riesame cautelare (art.325 le cita come riferimento per il rimedio cassazionale).
art. 606 lett. b) e d) cod. proc. pen.
Censure richiamate dal ricorrente come motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione); la Corte ricorda i limiti dell'esame di legittimità rispetto ai vizi di motivazione non costituiscono automaticamente violazione di legge salvo carenze radicali.
artt. 321 e 130 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa con riferimento alla correttezza formale del decreto di sequestro (errori anagrafici); la Corte ha ritenuto l'errore non lesivo delle garanzie difensive.
Riferimento alla soglia di persuasività richiesta per misure personali; la Corte osserva che per il sequestro finalizzato alla confisca è richiesta una prova indiziaria meno stringente rispetto alle misure personali, ma comunque fondata su elementi concreti.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Per sottoporre a sequestro preventivo una somma come profitto del reato è necessario che emerga un nesso indiziario concreto tra la somma e l'attività criminosa: elementi tipici sono la gestione diretta di incassi legati all'attività illecita, la modalità anomala di conservazione (es. ingenti contanti nascosti) e la sproporzione tra importo sequestrato e redditi leciti dichiarati.
- La mera deduzione dell'origine lecita del denaro da parte dell'indagato non è di per sé sufficiente a escludere il sequestro; la difesa deve fornire elementi documentali specifici e convincenti (ad es. rendicontazioni, movimenti bancari, prove di entrate pregresse) che rendano più plausibile l'origine lecita rispetto all'ipotesi criminosa.
- Il periculum in mora è particolarmente valutato in presenza di contante: il rischio di occultamento o dispersione giustifica il sequestro finalizzato alla confisca quando le somme non sono facilmente tracciabili o sono nella disponibilità di soggetti portati a occultare proventi illeciti.
- Errori meramente formali o anagrafici nei provvedimenti (es. data di nascita errata) sono in genere considerati vizi non idonei a compromettere le garanzie difensive, salvo che non abbiano prodotto un concreto pregiudizio processuale.
- In Cassazione l'oggetto dell'impugnazione deve ricondursi a violazioni di legge o a vizi della motivazione che ne determinino l'insussistenza radicale; l'illogicità o la maggiore persuasione sul merito sono difficilmente appellabili se il provvedimento contiene una motivazione con requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
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