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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26293/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla circolazione stradale, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità e all'individuazione della colpa. Deduceva che la regola cautelare invocata (adeguamento della velocità alla natura dei luoghi, in particolare alla presenza del cantiere) sarebbe stata ricostruita ex post e che l'evento non costituiva la concretizzazione del rischio previsto dalla norma. Contestava inoltre la conformità della segnalazione del cantiere e la eccessività della pena rispetto al parametro medio edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze consistessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già valutato in modo conforme dai giudici di merito. Ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente richiamato la dinamica del sinistro, l'evidenza della segnaletica di cantiere temporanea, la velocità eccessiva del veicolo, l'assenza di tracce di frenata, le dichiarazioni dell'imputato e le conclusioni del perito (che non escludeva la velocità superiore al limite come alternativa). Quanto alla pena, la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto le generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. per il risarcimento operato dall'assicurazione, ma non una ulteriore diminuzione per il grado elevato di colpa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della strada, artt. 141-146

    artt. 141-146 codice strada

    Le violazioni delle norme sulla circolazione (in particolare limiti di velocità e prescrizioni relative ai cantieri) sono state ritenute aggravanti della responsabilità per omicidio colposo; la segnaletica di cantiere temporanea e i limiti imposti hanno formato riferimento per valutare l'inadeguatezza della velocità tenuta dall'imputato.

  • Codice penale, art. 62 n. 6

    Riconosciuta l'attenuante per l'intervenuto risarcimento ad opera della compagnia assicuratrice, applicata dalla Corte d'appello in sede di determinazione della pena.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    art. 616, cod. proc. pen.

    Disposta, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sul sindacato di legittimità)

    sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012

    Confermato il principio secondo cui la Corte di cassazione non è chiamata a riesaminare il merito e la valutazione della prova se la motivazione dei giudici di merito è logica e coerente; i ricorsi che postulano una diversa lettura delle stesse risultanze sono inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non consente una rivalutazione del fatto o della prova: i ricorsi che mirano a una diversa lettura degli elementi probatori, se i giudici di merito hanno motivato in modo coerente, sono generalmente dichiarati inammissibili.
  • Per contestare la colpa derivante dalla violazione di norme cautelari generiche (es. adeguamento della velocità alla natura dei luoghi) è necessario dimostrare in modo specifico e probatorio che l'evento non rientrasse nel rischio previsto dalla norma o che la regola cautelare non fosse applicabile nella situazione concreta.
  • La presenza di segnali di cantiere, l'assenza di tracce di frenata, le dichiarazioni dell'imputato e le conclusioni peritali concorrono fortemente a stabilire il nesso causale e il grado di colpa: la loro combinazione può rendere difficoltoso il successo di un ricorso che neghi la responsabilità.
  • Le censure sulla dosimetria della pena devono muoversi su profili critici ben argomentati; la mera domanda di una diminuzione ulteriore, senza una critica puntuale della motivazione, difficilmente prospetta motivo utile in cassazione.
  • Istanza di trattazione orale presentata tardivamente può essere rigettata; la tempestività delle formalità processuali è rilevante per il corretto svolgimento dell'appello e della cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende, salvo mancanza di colpa nella causa di inammissibilità.

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