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Sentenza

Sentenza n. 13532/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - del Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche ed avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, Legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, Legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", con il quale (i) sono stati individuati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Marche per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 20.138,59 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto sul sito istituzionale della Regione Marche e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla Società ricorrente; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 466 del 26 agosto 2019 (determina - e relativo allegato ), con successiva rettifica n. 706 del 14 novembre 2022 (rettifica - e relativo allegato -); Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona n. 708 del 21 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 dell’11 settembre 2019 (determina e relativo allegato). - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9 ter, commi 8 e 9, del Decreto Legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 24 luglio 2023: previa adozione di misure cautelari urgenti anche monocratiche, - di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; e per la contestuale richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Giustizia amministrativa202304585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di determinazione e richiesta del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti ministeriali, regionali e delle aziende sanitarie

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e aziende sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto della Regione Marche che le poneva a carico un importo di euro 20.138,59 a titolo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, contestando anche gli atti presupposti. Ha dedotto, tra l'altro, violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza, tutela della salute, libertà di iniziativa economica e proprietà; natura sostanzialmente tributaria del payback e violazione della riserva di legge, del principio di capacità contributiva e dell'art. 77 Cost.; incompatibilità con il diritto dell'Unione europea in materia di IVA, tutela dell'affidamento, certezza del diritto, rispetto degli impegni contrattuali, modifiche sostanziali dei contratti pubblici, profittabilità degli appalti, libertà economiche, concorrenza e aiuti di Stato; difetto di istruttoria e irragionevolezza nella determinazione dei tetti e della base imponibile; mancato scomputo dei costi relativi ai servizi; difetto di trasparenza e motivazione nei calcoli; omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione. Con i motivi aggiunti ha inoltre censurato l'art. 8 del d.l. n. 34/2023, nella parte in cui subordinava la riduzione del payback alla rinuncia al contenzioso, chiedendo anche la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Nelle more, l'impresa ha dichiarato di aver versato la quota ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure di legittimità costituzionale, unionale e amministrativa. Ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e della dichiarazione dell'impresa di aver versato la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, fosse venuto meno l'interesse alla decisione. Il Collegio ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede una soddisfazione integrale dell'interesse attraverso l'attività successiva dell'amministrazione, mentre la carenza di interesse ricorre anche quando un atto o un fatto renda sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento oppure quando la parte dichiari di non avere più interesse. Poiché la ricorrente aveva dichiarato il pagamento ai sensi della nuova disciplina, le amministrazioni non avevano contestato tale circostanza né insistito per una decisione di merito. Pur rilevando che non erano state prodotte attestazioni amministrative complete del versamento, il TAR ha ritenuto sufficiente la condotta processuale della parte per desumere la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Prevedeva una riduzione degli importi dovuti a titolo di payback collegata alla rinuncia al contenzioso; la relativa legittimità costituzionale era stata contestata con i motivi aggiunti, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e rende non più utile la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche dalla condotta processuale della parte, quando questa mostri che non sussiste più un interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un fatto o un atto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche indipendentemente da una integrale soddisfazione dell'interesse attraverso un nuovo provvedimento amministrativo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse azionato per effetto dell'attività successiva della pubblica amministrazione, mentre la prima può derivare anche dalla dichiarazione della parte di non avere più interesse o dall'inutilità concreta della decisione.
  • La dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione può essere valorizzata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche quando la parte non abbia prodotto la completa documentazione attestante il fatto sopravvenuto, purché la condotta processuale complessiva renda attendibile la sopravvenuta carenza di interesse e le controparti non contestino la circostanza.
  • Il versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice e rende improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi diretti contro i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione del payback.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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