Cassazione Penale, Sentenza n. 32474/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per motivi diversi. Francesco Pica ha censurato la motivazione e la violazione di legge e di norme processuali in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata loro applicazione nella misura massima possibile, ritenute invece non pienamente valorizzate rispetto all'aggravante contestata. Pasqualino Fabi ha articolato due motivi: 1) la mancata derubricazione nella diversa ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990; 2) la violazione di legge nella valutazione della recidiva e nel ritenere operante il divieto previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., che avrebbe impedito il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, senza tenere conto della giurisprudenza costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che i fatti non potevano essere derubricati ai sensi dell'art. 73, comma 5, perché la Corte territoriale aveva accertato una consistente disponibilita di cocaina (117 dosi medie), un'organizzazione tipo piazza di spaccio con clienti in fila, un ritmo di cessioni elevatissimo (circa due cessioni al minuto) e collegamenti con contesti criminali per l'approvvigionamento, elementi che configurano il delitto di spaccio su larga scala. Quanto alla pena di Pica, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che non consentiva la riduzione al massimo per le attenuanti generiche, alla luce delle circostanze dell'azione e della personalità dell'imputato e della giurisprudenza consolidata. Per Fabi la Corte ha invece confermato che la recidiva reiterata, pienamente sussistente e riconosciuta, non permetteva di ritenere prevalenti le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69, comma 4. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
riferimento al quinto comma dell'articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990
La Corte ha interpretato che la derubricazione prevista dal comma 5 non era possibile alla luce della consistente quantita di stupefacente, dell'organizzazione e del ritmo di cessione: gli elementi fattuali caratterizzano lo spaccio in forma rilevante e non rientrano nell'ipotesi meno grave
Codice penale, art. 69, comma 4
riferimento al quarto comma dell'articolo 69 c.p.
La Corte ha ritenuto che la recidiva reiterata ostava alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; la ricorrenza della recidiva, adeguatamente accertata, limita la possibilita di concedere la prevalenza delle attenuanti
Codice di procedura penale, art. 616
riferimento all'articolo 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto dei ricorsi
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, Murolo, n. 51063/2018)
sentenza Cass., Sez. U, n. 51063 del 21/09/2018 (Murolo)
Richiamata come criterio di valutazione sulla gravita dell'attivita di spaccio e sui parametri per distinguere le ipotesi previste dall'art. 73; la motivazione territoriale e' stata ritenuta conforme a tali principi
Massime di principio
- Per chiedere la derubricazione ex art. 73, comma 5, e' necessario che la quantita, il modo di cessione, l'organizzazione e l'assenza di collegamenti strutturati con fornitori non facciano ritenere la condotta spaccio su larga scala; ritrovamenti consistenti, modalita organizzate e ritmo elevato delle cessioni ostano alla derubricazione
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non comporta automaticamente la riduzione della pena nella misura massima: i giudici valutano anche la gravità dell'azione e la personalità dell'imputato nell'esercizio del potere motivato di determinazione della pena
- La recidiva reiterata, se accertata e qualificata secondo i parametri di legge e giurisprudenza, puo' impedire che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva medesima ai fini del trattamento sanzionatorio
- Le valutazioni di fatto svolte dalla Corte territoriale sulle quantita, modalità operative e collegamenti criminali sono difficili da sindacare in Cassazione se adeguatamente motivate; la cassazione interviene soprattutto per vizi di diritto o insufficiente motivazione
- Chi impugna in Cassazione deve mirare a dimostrare un errore giuridico o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; in mancanza, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali sono probabili
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