Cassazione Civile, Ordinanza n. 20969/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società terminalistica e conclusa con il recesso intimato a un dipendente con lettera del 26 giugno 2017. In primo grado il Tribunale aveva dato esito favorevole al lavoratore; in appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha ritenuto legittimo il licenziamento. La Corte d'appello ha reputato valida la rappresentanza della società nella procedura e nelle lettere di licenziamento, valorizzando il ruolo del Direttore generale, la sottoscrizione congiunta della lettera di avvio, le previsioni statutarie, la spendita del nome e una successiva ratifica. Sul merito del licenziamento collettivo, ha ritenuto esaustiva l'informativa iniziale, corretta la suddivisione del personale in distinti profili professionali in base alle mansioni prevalenti, non provata la fungibilità tra tali profili e non violati i criteri di scelta, applicati separatamente per ciascun profilo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 4 L. n. 223/1991, 1387 e 2203 c.c., sostenendo che la rappresentanza non sarebbe stata validamente spesa e che, in difetto di sottoscrizione/autografia del legale rappresentante, l'atto di recesso sarebbe inefficace; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991, contestando la legittimità della delimitazione della platea dei lavoratori e la frammentazione in profili professionali che sarebbero stati in realtà fungibili, nonché l'erroneo rilievo attribuito all'accordo sindacale sui criteri di scelta. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili perché diretti, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità; ha inoltre osservato che il primo motivo non coglieva tutte le rationes decidendi, essendo stata richiamata anche l'applicabilità alla fattispecie della ratifica ex art. 1399 c.c., in combinato con l'art. 1324 c.c., a un negozio unilaterale quale il licenziamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, ha rilevato anche che non erano state censurate tutte le autonome ragioni poste dalla sentenza di merito a base della decisione, tra cui l'assenza di un requisito di forma scritta imposto dall'art. 4 L. n. 223/1991 per i verbali di accordo e l'operatività della ratifica del falso procurator anche rispetto al licenziamento. Quanto al secondo motivo, ha considerato non sindacabile in cassazione l'accertamento di merito sulla fungibilità delle mansioni e sulla correttezza della suddivisione del personale in distinti profili. Il ricorso è stato respinto con conseguente condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 223/1991
La procedura di mobilità e i relativi atti sono stati letti dalla Corte come non richiedenti, per i verbali di accordo, una forma scritta ad substantiam né una specifica spendita formale del potere rappresentativo; la comunicazione finale può essere ricondotta alle attribuzioni del Direttore generale previste dallo statuto.
art. 5, comma 1, L. n. 223/1991
La censura sulla platea dei lavoratori interessati e sui criteri di scelta è stata ritenuta incentrata su apprezzamenti di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.
art. 1387 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il potere rappresentativo, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto della rappresentanza.
art. 2203 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza dell'institore; la Corte non ha svolto un autonomo esame di merito sulla norma, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.
art. 1399 c.c.
La ratifica del negozio compiuto da chi abbia agito senza potere è stata ritenuta applicabile anche al licenziamento, in virtù del richiamo dell'art. 1324 c.c. ai negozi unilaterali.
art. 1324 c.c.
È stata utilizzata per estendere ai negozi unilaterali, come il licenziamento, la disciplina della ratifica prevista per i contratti conclusi dal falsus procurator.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze, formalmente rubricate come violazioni di legge o vizi motivazionali, sono state qualificate come censure di merito mascherate, dunque inammissibili.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e dell'attendibilità delle risultanze istruttorie; le censure che mirano a una diversa ricostruzione del merito sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se ne resta non censurata anche una sola, il motivo è inidoneo a determinare la cassazione della sentenza.
- La disciplina della ratifica del falsus procurator può operare anche rispetto a negozi unilaterali, incluso il licenziamento, in virtù dell'art. 1324 c.c., con effetti retroattivi salvi i diritti dei terzi nei limiti di legge.
- Nella procedura di licenziamento collettivo, l'accertamento della fungibilità delle mansioni, della corretta individuazione dei profili professionali e della coerenza dei criteri di scelta rispetto all'assetto organizzativo dell'impresa costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
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