Cassazione Penale, Sentenza n. 28162/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato "non luogo a provvedere, perché inammissibile" la sua istanza ai sensi dell'art. 670 c.p.p., volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza per presunta nullità del decreto di latitanza; in subordine chiedeva la restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Denunciava la violazione degli artt. 670 e 666 c.p.p.: il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di decidere su una sua istanza di esclusiva competenza (nullità del decreto di latitanza e non esecutività) e, invece di fissare l'udienza in camera di consiglio con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, aveva emesso una declaratoria di inammissibilità de plano, fuori dai casi consentiti dall'art. 666 c.p.p., senza motivazione e senza contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il decreto impugnato per nullità assoluta procedurale: il Tribunale aveva adottato una declaratoria d'inammissibilità de plano al di fuori dei casi previsti dall'art. 666 c.p.p. (manifesto difetto di condizioni di legge o mera riproposizione) e senza seguire le forme obbligatorie (udienza in camera di consiglio con avviso e partecipazione del difensore e del pubblico ministero). Per tali ragioni il provvedimento è stato annullato con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio; non è stata decisa la questione di merito sulla non esecutività della sentenza, che dovrà essere nuovamente valutata dal giudice dell'esecuzione con il corretto contraddittorio.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Disciplina l'incidente di esecuzione volto a far accertare la non esecutività della sentenza; qui è la norma che legittima l'istanza del condannato per contestare l'esecutività sulla base della nullità del decreto di latitanza.
art. 666 cod. proc. pen.
Stabilisce la procedura per gli incidenti di esecuzione: comma 2 consente la decisione d'inammissibilità de plano solo nei casi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione; i commi 3 e 4 prevedono la fissazione dell'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti e la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. La Corte ha interpretato queste disposizioni nel senso che, fuori dalle ipotesi tassative di inammissibilità de plano, il giudice deve sempre assicurare il contraddittorio in camera di consiglio e la mancata osservanza comporta nullità assoluta del provvedimento.
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la restituzione in termini per l'impugnazione; nel caso era stata proposta in via subordinata dal ricorrente e risultava averne presentato analoga istanza anche alla Corte d'appello. La sentenza osserva che la mera esistenza di un'istanza pendente presso un altro giudice non legittima di per sé una declaratoria d'inammissibilità de plano del giudice adito.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inammissibilità d'ufficio con decreto solo nei casi tassativi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione: fuori da questi casi è obbligatorio fissare l'udienza in camera di consiglio con avviso e con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero.
- La mancata osservanza delle forme previste per la trattazione dell'incidente di esecuzione (assenza di contraddittorio, omissione della camera di consiglio quando dovuta) determina una nullità assoluta del provvedimento, rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento e causa di annullamento con rinvio.
- La presentazione della stessa istanza presso un altro giudice non autorizza automaticamente il giudice adito a dichiarare l'istanza inammissibile de plano; occorre valutare se sussistano le condizioni di legge per la decisione immediata.
- Quando si impugna l'esecutività di una sentenza per vizio relativo al decreto di latitanza, il giudice deve esaminare l'istanza di nullità in contraddittorio; se il provvedimento precedente è annullato il nuovo giudizio può pronunciarsi anche sul merito della non esecutività.
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