Cassazione Penale, Sentenza n. 28108/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Catania del 20/09/2023 che ha prosciolto l'imputato ex art.129 c.p.p. per mancanza di querela dopo la modifica legislativa (d.lgs. n.150/2022) che ha reso il furto procedibile a querela di parte. Il PM sostiene che il Tribunale ha erroneamente escluso che la contestazione suppletiva, effettuata in udienza ai sensi dell'art.517 c.p.p., abbia reso il reato procedibile d'ufficio in quanto la circostanza aggravante (la sottrazione di energia destinata a pubblico servizio) risultava già in concreto contestata "in fatto" nella descrizione del capo di imputazione (allaccio abusivo alla rete Enel e manomissione del contatore). Il ricorso deduce violazione di legge per aver impedito l'esercizio del potere del pubblico ministero di adeguare l'imputazione e per avere dato preminenza alla sopravvenuta causa di improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la descrizione fattuale originaria (manomissione del contatore e allaccio abusivo alla rete dell'Enel) costituisca, secondo i principi delle Sezioni Unite Sorge, una contestazione "in fatto" dell'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, e che comunque la contestazione suppletiva formulata in udienza ai sensi dell'art.517 c.p.p. fosse legittima e idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio. Inoltre la Corte ha stabilito che, alla luce del regime transitorio introdotto dal d.lgs. n.150/2022 e del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, la dichiarazione di improcedibilità non poteva precludere l'efficacia della contestazione suppletiva resa nella prima udienza utile dopo il termine per la querela. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania per il prosieguo del giudizio. Si è altresì rilevato che non è decorso il termine di prescrizione.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Regola la declaratoria di "non doversi procedere"; la Corte chiarisce che tale declaratoria va valutata rispetto alla situazione esistente al momento della decisione e non può automaticamente precludere l'efficacia di una contestazione suppletiva intervenuta nell'udienza utile
art. 624 e art. 625 cod. pen.
art.624 e art.625, comma 1, n.7 e n.7-bis
Definiscono il reato di furto e le aggravanti; la riforma ha reso il furto in molti casi procedibile a querela, salvo le ipotesi elencate (tra cui le aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio)
d.lgs. n.150 del 2022
Ha modificato il regime di procedibilità del furto (introducendo la procedibilità a querela in molti casi) e previsto un regime transitorio: il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore (30/12/2022) per fatti già noti alla persona offesa
art. 517 cod. proc. pen.
contestazione suppletiva in dibattimento
Attribuisce al pubblico ministero il potere di contestare in dibattimento circostanze aggravanti non menzionate nell'atto introduttivo; la Corte conferma la legittimità e l'efficacia di tale potere anche nella prima udienza utile successiva alla scadenza del termine per la querela
art. 516, 518, 521 cod. proc. pen.
norme sulla modifica dell'imputazione e correlazione con la sentenza
Disciplinano le modifiche dell'imputazione e la possibilità per il giudice di dare diversa definizione giuridica al fatto; la Corte richiama il quadro normativo per collocare correttamente le contestazioni suppletive
art. 554-bis cod. proc. pen.
udienza predibattimentale (introdotto dalla riforma Cartabia)
Prevede la possibilità di contestazioni suppletive in limine litis e rafforza la necessità di adeguare l'imputazione alla prova raccolta prima della decisione
Sezioni Unite, sentenza "Sorge"
Sez. U n.24906 del 18/04/2019
Ha autorizzato la cosiddetta "contestazione in fatto" delle aggravanti, purché la descrizione fattuale sia sufficientemente chiara e precisa da consentire la difesa; la Corte applica tale principio alla fattispecie (energia sottratta tramite allaccio alla rete pubblica)
Sezioni Unite, sentenza "Domingo"
Sez. U n.49935 del 28/09/2023
Ha affermato la prevalenza della causa estintiva (prescrizione) maturata "ora per allora" rispetto a successive attività processuali; la Corte qui discute i limiti di applicazione di quel principio rispetto alla situazione di riforma transitoria sulla procedibilità a querela
Massime di principio
- Se la descrizione fattuale dell'imputazione indica chiaramente elementi materiali che rimandano alla destinazione del bene a pubblico servizio (es. allaccio abusivo alla rete di distribuzione pubblica, manomissione del contatore), detta descrizione può costituire una "contestazione in fatto" dell'aggravante e rendere il reato procedibile d'ufficio secondo il principio delle Sezioni Unite "Sorge"
- Il pubblico ministero può esercitare il potere di contestazione suppletiva ex art.517 c.p.p. anche nella prima udienza utile successiva al termine per la presentazione della querela previsto dal regime transitorio della riforma, e tale contestazione può eliminare l'ostacolo alla procedibilità, purché sia formulata nel rispetto del contraddittorio
- Il giudice che valuta una dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p. deve considerare la situazione processuale e fattuale esistente al momento della decisione: se nel corso dell'udienza è intervenuta una valida contestazione suppletiva che rende il reato procedibile d'ufficio, la declaratoria di improcedibilità non è opportuna
- Per aggravanti di natura "valutativa" (come la destinazione a pubblico servizio) la contestazione in fatto è ammissibile solo se la descrizione degli elementi fattuali è tale da consentire all'imputato una difesa consapevole; il PM, per evitare contestazioni di inammissibilità, dovrebbe esplicitare le caratteristiche rilevanti o utilizzare perifrasi chiare che richiamino la destinazione pubblica
- In pratica: il pubblico ministero che fronteggia un nuovo regime di procedibilità dovrebbe tempestivamente valutare e, se del caso, proporre contestazioni suppletive al primo incontro processuale utile; la difesa deve vigilare chiedendo chiarificazioni o l'apertura del contraddittorio se la contestazione appare vaga
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