Cassazione Civile, Ordinanza n. 26860/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (organizzatore)
La controversia
Nel 2007, durante un raduno di fuoristrada organizzato da un club sportivo e dal suo presidente, un veicolo con targa prova, condotto da un partecipante e assicurato per la RCA, urtava un masso, subiva la rottura dell'albero di trazione, perdeva il controllo e precipitava in un burrone. La trasportata riportava gravissime lesioni personali, mentre i suoi congiunti agivano per i danni riflessi. In primo grado veniva affermata la responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054 c.c. e rigettate le domande contro gli organizzatori; in appello, su impugnazione del conducente e appello incidentale dei danneggiati, veniva dichiarata inammissibile la nuova domanda del conducente contro gli organizzatori, ma veniva ritenuta la responsabilità di questi ultimi ex art. 2050 c.c. per attività pericolosa, con condanna solidale insieme al conducente e all'assicurazione. I ricorrenti principali hanno censurato: 1) l'asserita contraddizione della decisione che, da un lato, dichiarava inammissibile la domanda del conducente verso gli organizzatori e, dall'altro, accoglieva l'appello incidentale dei danneggiati, sostenendo il difetto di interesse ad impugnare per avvenuta transazione con l'assicurazione; 2) la violazione dell'art. 2050 c.c., negando che l'organizzazione di un raduno amatoriale di fuoristrada integri attività pericolosa e deducendo come causa esclusiva il guasto meccanico del veicolo e l'imperizia del conducente; 3) l'erronea applicazione dell'art. 2050 c.c. per avere ritenuto insufficiente la prova liberatoria, sostenendo che per gli organizzatori erano esigibili solo informazioni e cautele ordinarie, non anche verifica dei mezzi, delle capacità di guida o la predisposizione di barriere lungo il percorso; 4) la violazione dell'art. 91 c.p.c. per omessa condanna alle spese, sia a carico del conducente soccombente rispetto agli organizzatori, sia a carico dell'assicurazione per la domanda di regresso dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello sull'interesse ad impugnare dei danneggiati dopo la transazione solo con una parte dei coobbligati e sulla qualificazione del raduno fuoristrada come attività pericolosa ex art. 2050 c.c., nonché sulla mancata prova liberatoria e sull'insussistenza del caso fortuito. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato inammissibili le domande nuove proposte in appello dal conducente e dall'assicurazione contro gli organizzatori, aveva omesso di porre le spese di tale grado e, per quanto dovuto, del giudizio di legittimità, a carico dei soccombenti. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, la Corte ha condannato il conducente e l'assicurazione al pagamento delle spese del grado di appello in favore dei ricorrenti, ha compensato le spese di legittimità tra ricorrenti e assicurazione e ha posto a carico dei ricorrenti le spese di legittimità dovute alla danneggiata resistente.
Norme richiamate
art. 2054 c.c.
pone a carico del conducente una presunzione di colpa, superabile solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
art. 2050 c.c.
l'organizzazione di un raduno di fuoristrada è stata ricondotta, in concreto, all'esercizio di attività pericolosa; la prova liberatoria richiede l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
art. 345 c.p.c.
non è consentita in appello la proposizione di domande nuove; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda nuova del conducente contro gli organizzatori.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; la declaratoria di inammissibilità di una domanda nuova impone la condanna alle spese del soccombente.
Massime di principio
- La transazione con uno soltanto dei coobbligati non elimina, di per sé, l'interesse dei danneggiati a proseguire o impugnare il giudizio nei confronti degli altri soggetti rimasti estranei all'accordo, quando persista una differenza tra quanto ricevuto e l'integrale ristoro richiesto.
- L'organizzazione di un raduno di fuoristrada su percorso extraurbano può integrare un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., ove il giudice di merito, con accertamento in fatto, ne ravvisi le concrete caratteristiche di rischio.
- Nell'ambito dell'art. 2050 c.c. la prova liberatoria non si esaurisce nella mera comunicazione del tracciato ai partecipanti: l'organizzatore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure concretamente idonee a prevenire il danno, incluse cautele informative adeguate, verifica almeno apparente dell'idoneità dei mezzi e dell'esperienza dei conducenti, quando esigibili in concreto.
- La semplice imperizia del conducente, se non connotata da imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale, non integra caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dell'organizzatore di attività pericolosa.
- In appello, la proposizione di una domanda nuova è inammissibile; se la domanda viene dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è soccombente anche sulle spese del relativo grado.
- Ai fini delle spese di lite opera il principio di soccombenza: il giudice deve porle a carico della parte che risulta soccombente sul capo deciso, salvo compensazione espressa e motivata nei casi consentiti.
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