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Parere

Parere n. 392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Antonio Battaglia contro il Comune di Trani e nei confronti della Alfa s.r.l. per l’annullamento: - del permesso di costruire n. 7/2023 rilasciato in data 8 febbraio 2023 in favore dell’impresa Alfa s.r.l. dal Responsabile del Servizio SUE – SUAP del Comune di Trani per la demolizione di un edificio esistente e successiva ricostruzione con ampliamento della volumetria sito in Trani tra il lungomare Cristoforo Colombo n. 70 e la via Zara, censito al NCEU al fg. 25, p.lla n. 52, sub 1, 2 e 3, ricadente in zona residenziale di completamento B/21 del vigente P.U.G. comunale ai sensi dell’art. 4 della L.R. Puglia n. 14/2009; - della determinazione n. 547 del 26 aprile 2023 a firma del Dirigente ad interim dell’Area Urbanistica Demanio e Ambiente del Comune di Trani, con cui è stato concluso, archiviandolo, l’avviato procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies l. n. 241/1990, del p.d.c. n. 7/2023 e della pregressa determinazione dirigenziale n. 1301 del 21 agosto 2023 di avvio del medesimo procedimentoe, nonché della (non conosciuta) determinazione dirigenziale n. 1174 del 27 luglio 2023, con cui è stata disposta una proroga di quarantacinque giorni per la conclusione del procedimento di autotutela; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale in quanto lesivo, ivi compresi, in particolare, la relazione istruttoria del 24 gennaio 2023 a firma del Responsabile del Servizio SUE – SUAP del Comune di Trani, e la nota apposta in calce a mani in data 8 febbraio 2023 dallo stesso funzionario, il parere tecnico endoprocedimentale previsto dalle NTA del PAI reso l’8 febbraio 2023 da parte del medesimo Responsabile SUE - SUAP, le note comunali prot. n. 33073 del 6 giugno 2023 e prot. n. 38355 del 30 giugno 2023 relative alla sostituzione di tale funzionario quale responsabile del procedimento di autotutela per asserita “incompatibilità”, nonché la relazione tecnica di servizio del 4 agosto 2023 assunta al protocollo comunale in data 7 agosto 2023 con il n. 46297, ancorché redatta a seguito di sopralluogo svoltosi il 5 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202400755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del permesso di costruire n. 7/2023, degli atti relativi al procedimento di autotutela comunale e degli ulteriori atti presupposti e connessi, con domanda cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e istanza sospensiva, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Trani a una società privata per la demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di un edificio in zona residenziale di completamento, nonché la determinazione comunale di archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio del titolo edilizio e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Sono stati dedotti tre articolati motivi concernenti, tra l’altro, la violazione della disciplina edilizia e urbanistica statale e regionale, delle NTA del PUG comunale, della l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, giusto procedimento, ragionevolezza, istruttoria e motivazione, oltre a profili collegati alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2023. Dopo la proposizione del ricorso, la società controinteressata ha esercitato l’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, notificandola al ricorrente e al Comune. Il ricorso è stato quindi trasposto dinanzi al TAR Puglia - Bari e rubricato al n. 996/2024 R.G. La questione sottoposta alla Sezione riguardava pertanto la sorte del ricorso straordinario e dell’istanza cautelare a seguito dell’opposizione e della rituale trasposizione in sede giurisdizionale.

Il parere

La Sezione ha preso atto che la ritualità dell’opposizione e l’avvenuta trasposizione del ricorso dinanzi al TAR Puglia - Bari erano pacifiche e non contestate tra le parti. Ha quindi ritenuto che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esaminare i motivi di merito relativi al titolo edilizio e agli atti di autotutela comunale. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, poiché la controversia è ormai devoluta al giudice amministrativo in sede giurisdizionale.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

La controinteressata ha ritualmente esercitato l’opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971; il ricorso è stato conseguentemente trasposto dinanzi al TAR Puglia - Bari. Tale circostanza determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione ai fini della trattazione del ricorso in sede giurisdizionale

    L’opposizione ritualmente notificata dalla controinteressata determina la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al giudice amministrativo e comporta l’improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il procedimento straordinario non prosegue quando, a seguito dell’opposizione prevista dall’art. 10, la controversia viene trasferita alla sede giurisdizionale.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    procedimento di annullamento in autotutela

    La disposizione è richiamata tra gli atti e le censure del ricorso, ma non viene esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità per trasposizione.

  • art. 14 d.P.R. n. 380/2001

    permesso di costruire in deroga

    La disposizione è indicata tra le norme dedotte dal ricorrente, ma non viene valutata dalla Sezione.

  • art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009

    disciplina regionale richiamata nel ricorso

    La disposizione è posta dal ricorrente a fondamento delle censure sul titolo edilizio e sull’ampliamento volumetrico, senza essere esaminata nel merito.

  • sentenza Corte costituzionale n. 17 del 10 febbraio 2023

    dichiarazione di illegittimità costituzionale della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, l.r. Puglia n. 38/2021

    La pronuncia è richiamata nei motivi di ricorso, ma la Sezione non ne valuta gli effetti poiché definisce il procedimento per improcedibilità.

Massime di principio

  • La rituale opposizione della controinteressata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, seguita dalla trasposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, rende improcedibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Quando il ricorso straordinario è trasposto in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito relativi agli atti impugnati.
  • La domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario resta assorbita quando, per effetto dell’opposizione, la controversia viene devoluta al giudice amministrativo.

Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione al TAR

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Trani e nei confronti di una società privata controinteressata. Il ricorso riguardava un titolo edilizio, gli atti relativi al procedimento comunale di annullamento in autotutela e una domanda di sospensione cautelare.

Premesse e atti impugnati

Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 7/2023, rilasciato dal Comune di Trani per la demolizione di un edificio esistente e la successiva ricostruzione con ampliamento della volumetria in zona residenziale di completamento B/21 del PUG comunale.

Erano stati inoltre impugnati:

  • la determinazione comunale di archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire;
  • gli atti di avvio e di proroga del procedimento di autotutela;
  • gli atti istruttori, i pareri endoprocedimentali e le relazioni tecniche richiamate in epigrafe;
  • gli atti concernenti la sostituzione del responsabile del procedimento per asserita incompatibilità.

Motivi dedotti

Il ricorrente aveva prospettato tre articolati motivi di illegittimità, fondati sulla violazione di norme costituzionali, della l. n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001, della l. n. 1150/1942, del d.m. n. 1444/1968 e della legislazione regionale pugliese in materia di rigenerazione e disciplina edilizia.

Le censure riguardavano anche:

  • la violazione delle NTA del PUG del Comune di Trani;
  • la violazione della nota congiunta ANCI-Regione Puglia del 12 aprile 2023;
  • il travisamento dei fatti;
  • il difetto di motivazione e di istruttoria;
  • l’irragionevolezza e l’ingiustizia manifeste;
  • la violazione del giusto procedimento e lo sviamento;
  • gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 10 febbraio 2023 sulla disciplina regionale applicabile.

Opposizione e trasposizione

La società controinteressata ha comunicato la volontà di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e ha successivamente attestato l’avvenuta notificazione dell’atto al ricorrente e al Comune resistente.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, preso atto dell’opposizione, ha concluso per l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente ha confermato che la controversia era stata ritualmente trasposta dinanzi al TAR Puglia - Bari, dove era stata iscritta al n. 996/2024 R.G.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che la ritualità dell’opposizione e l’avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale erano pacifiche e non contestate tra le parti.

In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione impedisce la prosecuzione del ricorso nella sede straordinaria. Di conseguenza, la Sezione non ha esaminato le questioni di merito relative alla legittimità del permesso di costruire, alla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento o all’esercizio dell’autotutela comunale.

Decisione sull’istanza cautelare

La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata dichiarata assorbita. La controversia, infatti, avrebbe dovuto essere esaminata dal TAR competente nella sede giurisdizionale conseguente alla trasposizione.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e varianti
RamiProcesso amministrativoEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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